martedì 5 giugno 2012

SICUREZZA LAVORO: PROROGHE PER LE MICROIMPRESE



LIBERA IMPRESA - EVIDENZA N° 060 – 05 GIUGNO 2012
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SICUREZZA LAVORO
PROROGHE PER LE MICROIMPRESE CON DECRETO LEGGE

Il Governo ha emanato nel mese di maggio il decreto legge n. 57 nel quale è contenuta la proroga riguardante le attuali disposizioni contenute nel Tu riferite ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori.

E’ necessario precisare che l’art. 29, comma 5, del Tu stabilisce che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate da individuare con apposito decreto interministeriale e in ogni caso che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di detto decreto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, senza dover elaborare il relativo documento.
Considerato che siamo In prossimità di tale data e poiché il previsto decreto non è stato ancora pubblicato, il Governo necessariamente ha rinviato la scadenza, stabilendo che i datori di lavoro in questione possono continuare ad autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi.
Il rinvio si è reso necessario in quanto le procedure standardizzate non sono ancora state definite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita, ai sensi dell’art. 6 del Tu, presso il Ministero del lavoro. In assenza di queste procedure, venuta meno la deroga, a decorrere dal 1° luglio 2012 i datori di lavoro delle microimprese sarebbero quindi stati obbligati ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie. È da rilevare che il termine inizialmente previsto dal Tu per l’elaborazione delle procedure standardizzate era fissato al 31 dicembre 2010.
La deroga non elimina l’obbligo di effettuare la valutazione di «tutti» i rischi ipotizzabili in azienda, ma soltanto la possibilità di sostituire l’elaborazione del relativo documento.


La nuova scadenza
La deroga opererà fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore dell’emanando decreto ministeriale e, comunque, non oltre il nuovo termine fissato al 31 dicembre 2012.


E’ sempre necessario verificare la propria situazione reale, in quanto alcune attività anche se occupano sino a 10 dipendenti sono escluse dalla deroga (info: ali@liberaimpresa.org)