lunedì 15 luglio 2013

BONUS FISCALI PER L’INSTALLAZIONE DI POMPE DI CALORE: NECESSARIO IL CERTIFICATO D’ISCRIZIONE AL REGISTRO FGAS



BONUS FISCALI PER L’INSTALLAZIONE DI POMPE DI CALORE
NECESSARIO ALLEGARE ALLA PRATICA IL CERTIFICATO D’ISCRIZIONE AL REGISTRO FGAS
Per tutti gli interventi riguardanti l’installazione di pompe di calore, vigono gli obblighi di certificazione dell'iscrizione al registro FGAS, e ciò vale in particolare per gli interventi realizzati per usufruire dei bonus fiscali.
Pertanto per evitare la perdita di benefici fiscali, è necessario che oltre al certificato di “installazione alla regola d’arte” dell’impianto di climatizzazione con pompa di calore, ma anche dello scaldabagno con la stessa tecnologia, l’utente richieda copia dell’attestato previsto dalla legge e rilasciato all’impresa dal Registro FGAS, documento che dovrà essere allegato alla pratica di richiesta degli sconti fiscali, per evitare che in caso di controllo il “bonus” da portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi venga revocato.
Si ricorda che il testo del Ddl di conversione del decreto sull'efficienza energetica approvato nei giorni scorsi al Senato ha riaperto l'eco-bonus alle pompe di calore. Il Dl 63/2013 varato dal Governo all'inizio di giugno aveva infatti escluso dal perimetro degli sgravi del 65% sul risparmio energetico le spese per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia; e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Con un emendamento che ha cancellato quell'esclusione, lo stesso esecutivo è tornato sui suoi passi. La modifica sarà operativa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, e rinfocola di fatto la partita degli incentivi alle pompe di calore, giocata da bonus fiscali e Conto termico.
L'eco-bonus, salito dal 55 al 65%, dura fino al 31 dicembre 2013 (fino al 30 giugno 2014 per i condomini). Consente di detrarre dalle imposte, spalmato su dieci rate annuali, un importo massimo che, per la sostituzione di generatori termici, è di 30mila euro. Ogni contribuente può però detrarre la quota nei limiti dell'Irpef dovuta per l'anno in questione: deve quindi valutare la capienza Irpef in relazione al proprio reddito, perché non c'è rimborso per le somme che eccedono l'imposta. Se si ha un basso reddito, e magari si portano già in detrazione altre somme come la spesa per il mutuo, si rischia di non poter accogliere anche solo in parte il bonus.