mercoledì 28 agosto 2013

SCARICHI IMPIANTI TERMICI, DAL 1 SETTEMBRE IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA


tERMICI
IMPIANTI TERMICI, IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA
DAL 1 SETTEMBRE SI CAMBIA
È stata variata nuovamente la norma che consente lo scarico a parete. La novità rispetto alla precedente versione, in vigore dalla fine del 2012, è l’eliminazione del riferimento alle caldaie a condensazione, mantenendo quello più generico alle caldaie a basso NOx. La norma si applica a partire dal 1° settembre. 
Sostanzialmente la norma prevede che gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 

A tali disposizioni è possibile derogare nei casi in cui: 
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31 agosto 2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata 

b) l’adempimento dell’obbligo di sbocco a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale 

c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 


Nei casi suddetti è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 vigente.
Gli impianti di riscaldamento installati in data successiva al 31 Agosto 2013 dovranno quindi essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione fumi con uscita sul tetto dell’edificio, seguendo la regolamentazione vigente per la quota minima: in altre parole, l’obbligo di scarico su tetto non è più limitato ai soli condomini, come era invece stato imposto dal Decreto Legge 179/2012, ma viene esteso a tutte le tipologie abitative, comprese le unità singole.

Testo definitivo approvato dal Senato in via definitiva in data 1 agosto 2013 e pubblicato in GURI il 3 agosto 2013

rt. 17-bis. - (Requisiti degli impianti termici).

1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.

9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.