Organizzato dall’associazione Libera Impresa - Sezione Installatori e Centro Studi dell’Artigianato, si svolgerà ad Arzachena, dall’11 al 13 settembre corso ed esame finalizzati al superamento dell'esame per l'ottenimento della certificazione per le persone che gestiscono i gas refrigerati fluorurati negli impianti di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore (D.P.R. n. 43/2012 attuativo del Regolamento CE n. 842/2006).
A chi serve
alle aziende e alle persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati a effetto serra:
- controllo delle perdite
- recupero di gas fluorurati a effetto serra;
- installazione;
- manutenzione o riparazione.
Bonus fiscali
La detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici, salita dal 55% al 65%, è fruibile dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013) fino al 31 dicembre 2013 per i privati. I condomìni - per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio - avranno invece tempo fino al 30 giugno 2014.
Si applica a tutte le tipologie di interventi che già beneficiavano del 55%, compresi gli impianti di riscaldamento e gli scaldacqua a pompa di calore e gli impianti geotermici (in un primo momento esclusi, ma riammessi alla detrazione a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione). Ricordiamo che prima il decreto escludeva dall’agevolazione le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e le spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, perché già agevolati dagli incentivi – nettamente inferiori - del Conto Termico.
Avvertenza Importante: è necessario nella documentazione da conservare allegare il certificato di iscrizione al registro FGAS dell’impresa che ha realizzato l’impianto.
Sanzioni
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2013 il D.Lgs. 5 marzo 2013 n. 26 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas ad effetto serra”.
Così come previsto all’art. 1, il decreto individua le sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 del parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, ed ai regolamenti (CE) n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43.
Secondo la tipologia di violazioni, le sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico delle imprese variano da €1.000,00 a €150.000,00. Per alcune violazioni è previsto l’arresto da 3 a 9 mesi.
Le imprese di cui all’art. 8 del DPR n. 43/2012 che non ottemperano agli obblighi di iscrizione nel Registro telematico delle persone e delle imprese certificate per l’utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria dal €1.000,00 a € 10.000,00.
Conclusioni
Il rischio per chi installa o si fa installare le pompe di calore è la doppia sanzione da una parte quelle sopra elencate e dall’altra la perdita del bonus fiscale previsto dalla legge.
|