È escluso dall’IRAP il piccolo imprenditore che svolge l’attività da solo (ovvero ricorre soltanto occasionalmente al lavoro altrui) ed utilizza esclusivamente beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile. La Corte di Cassazione conferma dunque l’orientamento già espresso nelle sentenze 13.10.2010, nn. 21122, 21123 e 21124.
Ordinanza Corte Cassazione 27.7.2011, n. 16340