martedì 28 agosto 2012

Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro


LIBERA IMPRESA - EVIDENZA N° 078 – 28 AGOSTO 2012
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È in vigore la riforma del lavoro
LEGGE N° 92: COSA CAMBIA (1)
Il 18 luglio è entrata in vigore la Riforma varata dal Governo Monti, legge n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Tra le tante disposizioni normative introdotte dalla Riforma Fornero, non passa certo inosservata quella riguardante l’ordinamento delle dimissioni volontarie dei dipendenti. Il Governo con tale disposizione, ampiamente argomentata nella riforma, punta ad eliminare le famose dimissioni in bianco. Con tale termine s’intende la contemplazione di una lettera di dimissioni che viene fatta firmare al dipendente (a volte addirittura contestualmente alla sottoscrizione del contratto) e che l’azienda poi utilizza nel momento in cui il rapporto di lavoro non risulta più per lei conveniente.
E’ proprio in questo contesto che l’art.4 della Riforma Fornero (commi da 16 a 23) interviene prevedendo specifiche norme finalizzate a debellare tale fenomeno.
Tutela della maternità e paternità e disposizioni circa l’obbligo di convalida delle dimissioni (Art.4 comma 16 L.92/2102)
In particolar modo l’articolo 4 comma 16 della Riforma s’inserisce nel Testo Unico per la tutela della maternità e paternità modificando le disposizioni contenute nel comma 4 dell’art. 55 del T.U. Alla luce di tali modifiche quindi, il nuovo comma dispone che, dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Riforma), sia la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sia le dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gestazione ovvero dal dipendente o dalla dipendente durante:
- i primi tre anni di vita del bambino (in caso di figlio biologico);
- durante il triennio a far tempo dalla data di accoglienza del minore adottato o affidato (in caso di affidamento o adozione nazionale);
- durante i tre anni che decorrono dalla comunicazione della proposta d’incontro con il minore (in caso di adozione internazionale);
saranno sospese fino al momento in cui non saranno appositamente convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali territorialmente competente.
Disposizioni valide per tutti i lavoratori circa l’obbligo di convalida delle dimissioni (commi 17-18 Art.4 L.92/2012)
I commi 17 e 18 dell’art.4 della Riforma invece, si esprimono fornendo due diverse modalità previste per ottenere la convalida obbligatoria delle dimissioni, valide per tutti i lavoratori.
L’iter disposto dal comma 17 prevede che una volta che il dipendente presenta le proprie dimissioni volontarie o dopo aver le parti sottoscritto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al fine di rendere definitiva la cessazione del rapporto stesso, le parti devono richiedere e ottenere apposita convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro, presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente ovvero presso le altre sedi contemplate dai CCNL.
L’articolo 18 invece prevede una seconda modalità, concedendo la possibilità di apporre, in calce alla comunicazione di risoluzione di lavoro che i datori di lavoro devono obbligatoriamente inviare al Centro Provinciale per l’Impiego entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto, un’apposita dichiarazione di conferma delle dimissioni.
Invito del datore di lavoro al dipendente per richiedere la convalida delle dimissioni o della risoluzione del contratto.
Perciò il datore di lavoro, una volta ottenuta la comunicazione di dimissioni o dopo aver definito la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo, avrà 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle dimissioni, per invitare (mediante comunicazione scritta consegnata a mano o inviata presso il domicilio del lavoratore indicato nel contratto) il dipendente a richiedere la convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale, presentandosi presso la Dtl competente ovvero presso il centro provinciale per l’impiego.
Se le parti hanno optato per la modalità prevista dal comma 18 invece, il datore di lavoro inviterà il dipendente a confermare le dimissioni sottoscrivendo in calce alla comunicazione di cessazione del rapporto, la specifica dichiarazione di conferma.
Scelte effettuabili dal dipendente in risposta all’invito
Dalla ricezione dell’invito, il dipendente avrà 7 giorni di tempo per optare per una delle tre diverse soluzioni previste dalla norma. In particolare il lavoratore potrà:
- sottoscrivere la conferma delle dimissioni ovvero accettare l’invito del datore di lavoro e presentarsi alla dtl o al centro per l’impiego competente per richiedere la convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In tale ipotesi quindi le dimissioni saranno definitive e il rapporto di lavoro sarà risolto dalla data precedentemente definita.
- rifiutare l’invito del datore di lavoro. In tal caso, trascorsi i 7 giorni previsti, il contratto s’intende risolto e le dimissioni saranno convalidate dalla data preventivamente indicata;
- revocare le dimissioni, ripristinando il rapporto di lavoro dal giorno successivo a quello di revoca. E’ bene precisare che, nel caso in cui nell’arco temporale intercorrente tra il recesso e la revoca, il lavoratore non ha fornito la propria prestazione lavorativa, non avrà diritto per tale periodo ad alcuna retribuzione.
Nel caso in cui infine, entro i 7 giorni previsti dalla normativa, il lavoratore non esegua alcuna scelta, le dimissioni si riterranno convalidate e il rapporto cesserà alla data indicata.