giovedì 23 agosto 2012

RAVVEDIMENTO SPRINT PER LE IMPOSTE NON VERSATE




LIBERA IMPRESA - EVIDENZA N° 075 – 23 AGOSTO 2012
Sede:  Viale Porto Torres 16 - 07100 Sassari - tel 3662866659 - ali.liberaimpresa@gmail.com

IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN RITARDO
RAVVEDIMENTO CON MINI SANZIONI SINO AL 3 SETTEMBRE 2012
Chi non ha ancora versato le imposte scadute il 20 agosto può evitare di pagare la sanzione del 30% applicabile sui tardivi od omessi versamenti, pagando una mini sanzione e gli interessi del 2,5% annuo per ogni giorno di ritardo.
Ciò può essere effettuato con il ravvedimento "sprint" che va effettuato entro 14 giorni dalla scadenza. Perciò, chi non ha pagato con i versamenti in scadenza il 20 agosto, a partire dal 21 agosto e fino al 3 settembre può avvalersi del ravvedimento "sprint", con la sanzione  ordinaria del 30% che viene ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
L’agevolazione, prevista dalle norme, riduce la sanzione del 3% in caso di ravvedimento "breve o mensile" entro trenta giorni, ulteriormente a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Il quindicesimo del 3% è infatti uguale allo 0,2% giornaliero. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento "breve o mensile".
Nel calcolo delle somme da pagare, per imposte e sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura del 2,5% annuo.
Il ravvedimento "sprint" può anche essere applicato fino al 19 settembre 2012 (cioè entro 30 giorni dalla scadenza del 20 agosto) per le sanzioni e gli interessi, dai contribuenti che, hanno pagato le imposte in ritardo, nel periodo dal 21 agosto fino al 3 settembre 2012. Anche in questo caso, la sanzione del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.