martedì 4 settembre 2012

Riforma del lavoro Fornero: Apprendistato



LIBERA IMPRESA - EVIDENZA N° 079 – 4 SETTEMBRE 2012
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È in vigore la riforma del lavoro
LEGGE N° 92: COSA CAMBIA (2)
Il 18 luglio è entrata in vigore la Riforma varata dal Governo Monti, legge n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
Apprendistato
Dal 18 luglio, per le aziende dai 10 dipendenti in su, è necessaria la conferma a tempo indeterminato del 30% dei rapporti di apprendistato (terminati nei precedenti 36 mesi) per poter assumere nuovi apprendisti. Sono esclusi dal calcolo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. E’ consentita l’assunzione di un nuovo apprendista nel caso in cui non sia rispettata la percentuale
Per le aziende sotto i 10 dipendenti sarà la contrattazione collettiva a stabilre quali regole rispettare per l’assunzione di apprendisti.
La disciplina generale del contratto di apprendistato è stata recentemente riordinata con il TU in materia - D.Lgs. n 167 del 2011; le novità introdotte dalla Legge n 92 del 2012 si innestano dunque sulle disposizioni di tale Testo Unico. Ricordiamo che, a mente dell'art. 1 del menzionato Testo Unico, il contratto di apprendistato e' un contratto di lavoro a
tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, definito secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a 25 anni;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ed apprendistato di alta formazione e ricerca per giovani di età non inferiore a 18 e non superiore a 29 anni.
La disciplina delle diverse forme di apprendistato e l'individuazione dei relativi piani formativi è rimessa alla concertazione tra diversi soggetti istituzionali volta a volta specificamente individuati tra cui le organizzazioni sindacali di categoria, le regioni le università. L'elemento formativo, garantito dall'obbligo di individuazione di un tutor in azienda e dall'elaborazione di un piano formativo individuale si combina con la previsione di una serie di incentivi economici per la parte datoriale tra i quali quello dell'inquadramento a due livelli più bassi della contrattazione collettiva applicata in azienda.

Procediamo ora ad esaminare le principali novità introdotte dalla Legge n 92 del 2012 alla disciplina dell'apprendistato contenuta nel citato Testo Unico.
a) La durata minima del contratto
L’art. 1, comma 16, lett. a) della legge di riforma, attraverso l’introduzione della lett. a-bis), ha previsto, all’art. 2, d.lgs. n. 167/2011 (TU dell’Apprendistato), una durata minima del contratto, non inferiore a mesi 6, ad esclusione delle ipotesi, previste dall’art. 4, comma 5, TU, relativo all’attività lavorativa prestata in cicli stagionali, rispetto alle quali rimane fermo il principio per cui i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
b) Il nuovo regime del periodo di preavviso conseguente al recesso.
Ai sensi della nuova lettera m) dell’art. 2, comma 1, come modificata dalla lett. b) del comma 16, dell’art. 1, della legge di riforma, si specifica che durante il periodo di preavviso, successivo al recesso datoriale, intimato al termine del contratto, ai sensi dell’art. 2118 c.c., “continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato”.
c) La percentuale di apprendisti ed i divieti di assunzione con contratto di somministrazione a tempo determinato
La legge, alla lett. c) del menzionato art. 16, modifica il rapporto tra il numero complessivo di apprendisti e le maestranze specializzate, disponendo, come principio generale che il numero di apprendisti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto al numero di maestranze specializzate (fino ad oggi detto rapporto corrispondeva al 100%). Tale rapporto, specifica la disposizione, non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità.
È in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
d) I limiti all’assunzione di nuovi apprendisti
Ai sensi del nuovo art. 2, comma 3 bis, d.lgs. n. 167/2011, introdotto dalla lett. d), del comma 16, dell’art. 1, della legge di riforma, “L’assunzione di nuovi apprendisti (da parte dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori superiori alle 10 unità) è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro” (ai sensi del comma 19 dell’art. 1, detta percentuale, per i 36 mesi successivi all’entrata in vigore della legge, è fissata nella misura del 30%).
Nel computo di detta percentuale non sono compresi “i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa”
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione di detto limite sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.