COMMITENTE, APPALTI E SUBAPPALTI
SANZIONI E RESPONSABILITA’ SOLIDALE IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO IVA E RITENUTE: LE REGOLE DA SEGUIRE
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012, interviene in seguito alle modifiche introdotte dal DL n. 83/2013 (c.d. Decreto Sviluppo) all’articolo 35 del DL n. 223/2006 in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 40/E ha fornito gli attesi chiarimenti in merito:
• all’entrata in vigore della nuova disciplina;
• alla modalità di acquisizione della documentazione attestante la regolarità dei versamenti da parte dell’appaltatore/subappaltatore.
L'appaltatore, prima di versare il corrispettivo al subappaltatore, deve verificare che siano stati correttamente effettuati gli adempimenti per il pagamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dallo stesso subappaltatore. Per farlo, deve acquisire la documentazione idonea prevista dalla circolare n. 40 del 2012. Non ci sono limiti temporali per il regime di solidarietà, salvo la prescrizione ordinaria.
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