IVA PER CASSA: COME SI APPLICA
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L'Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità per l’esercizio dell’opzione e della revoca
Come si esercita l’opzione
L’opzione per il regime si desume dal comportamento concludente del contribuente. Essa è comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta effettuata. Si precisa che, come chiarito dal provvedimento, l’opzione deve essere indicata nel quadro “VO” della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione. Quindi, se l’opzione è esercitata dal 1° gennaio 2013 deve essere comunicata nella dichiarazione IVA annuale relativa all’anno 2013 e che il contribuente presenterà nel corso del 2014.
Cosa fare dopo la scelta
Il contribuente deve riportare sulle fatture emesse l’annotazione: “operazione con IVA per cassa, di cui all’articolo 32-bis del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012”. La mancata annotazione costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale, e il soggetto può continuare a liquidare secondo le regole del regime.
Quanto dura l’opzione
Il soggetto è vincolato all’applicazione del regime per almeno un triennio (salvo il caso in cui sia superata la soglia del volume di affari, pari a due milioni di euro).
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