L’INPS, con la Circolare n. 78 del 14 maggio 2013, ha chiarito che in caso di svolgimento di due attività autonome, di cui una soggetta alla Gestione Separata INPS e l’altra all’IVS, il contribuente ha l’obbligo della doppia contribuzione.
L’obbligo all’IVS scatta al verificarsi degli elementi dell’“abitualità e professionalità”, prescindendo dal requisito della prevalenza. Con tale precisazione, l’istituto definisce i contrasti giurisprudenziali sorti in merito all’obbligo contributivo del socio – amministratore di S.r.l.. La tesi dell’INPS ha valore retroattivo e si applica ai rapporti previdenziali attivi e ai periodi contributivi ancora recuperabili nei termini di prescrizione. Proprio in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sorti, si dispone la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali (2,5%), nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi ai periodi contributivi con scadenza fino al 31 luglio 2010, tranne che nei casi già definiti.