CIRCOLARE MINISTERIALE SUI COLLABORATORI FAMILIARI OCCASIONALI
NON SONO DOVUTI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
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Con Circolare 10 giugno 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che le imprese operanti nel settori dell'artigianato, agricoltura e commercio possono avvalersi dei collaboratori familiari senza dover versare contributi integrativi aggiuntivi, se l'attività svolta è prestata in modo occasionale e non prevalente, ossia se:
- viene svolta per massimo 720 ore all'anno solare (90 giorni) e se effettuata per un tempo maggiore la prestazione va dimostrata;
- a prescindere della presenza del titolare nei locali dell'azienda.
Vengono individuate due categorie di familiari per i quali l'obbligo contributivo viene meno:
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mercoledì 12 giugno 2013
CIRCOLARE MINISTERIALE: NON SONO DOVUTI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SUI COLLABORATORI FAMILIARI OCCASIONALI
collaboratori familiari