a) 70 per cento per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del decreto legislativo n. 446 del 1997;
b) 70 per cento per l'Amministrazione regionale, il Consiglio regionale, gli enti locali, gli enti pubblici regionali e le agenzie regionali e locali, le aziende sanitarie, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;
c) 1 per cento per le altre amministrazioni pubbliche statali ai sensi del decreto legislativo n. 466 del 1997.