sabato 6 luglio 2013

SANZIONE PER LAVORO NERO: AVEVA UTILIZZATO NEL CANTIERE UN ARTIGIANO PER PRESTAZIONI OCCASIONALI



Sentenze lavoro
SANZIONE PER LAVORO NERO AD UN IMPRENDITORE EDILE
AVEVA UTILIZZATO NEL CANTIERE UN ALTRO ARTIGIANO PER PRESTAZIONI OCCASIONALI
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 16340 depositata il 28 giugno 2013, ha confermato la sanzione per lavoro nero, erogata dalla Guardia di Finanza ad un imprenditore edile, che aveva impiegato occasionalmente e in modo non continuativo un  lavoratore,  nonostante  questi  fosse  regolarmente  iscritto all’albo delle imprese artigiane.
La Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante sia l’iscrizione   all’albo  delle imprese artigiane,   sia   l’occasionalità   della prestazione lavorativa svolta dall’artigiano: la presunzione di lavoro nero è stata basata sul fatto che il lavoratore era soggetto al potere   direttivo   dell’imprenditore   e   non  svolgeva  attività autonoma, facendo pertanto scattare l’illecito.

I fatti. A seguito di un controllo effettuato in data 9 dicembre del 2003 da funzionari dell'lNPS di Arezzo presso un cantiere dove un imprenditore eseguendo lavori concernenti la realizzazione di un centro per anziani, veniva individuato quale lavoratore irregolare un uomo, sicché l'Agenzia delle Entrate di Pesaro, con avviso notificato il 22 aprile 2004, procedeva ad irrogare nei confronti dell'imprenditore (ex art. 3, comma 3, L 23-4-2002 n. 73) una sanzione amministrativa pecuniaria per la complessiva somma di euro 45.859,32.

Secondo la Guardia di finanza, l'operaio era soggetto al potere direttivo dell'imprenditore e non svolgeva quindi attività di lavoro autonomo. L'attività dell'uomo, però, essendosi protratta solo per quattro giorni, non poteva essere considerata continuativa. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Pesaro ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, in quanto riteneva trattarsi di attività occasionale e non continuativa, senza elementi di lavoro subordinato.

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello, affermando che, data la occasionalità e la non continuità del lavoro del dipendente, non vi erano sicuri elementi per ritenerlo lavoratore dipendente in nero e ha annullato l'atto impositivo.

L'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, che ha ribaltato completamente il verdetto di merito.
Infatti, la Suprema Corte afferma che non può escludersi che l'operaio fosse un dipendente solo per la brevità del rapporto con l'imprenditore. L'Agenzia non ha spiegato in alcun modo, nella sentenza della Ctr, perchè “un rapporto di lavoro, sia pur occasionale e non continuativo, non possa avere natura di rapporto di lavoro dipendente, e cioè di rapporto di lavoro caratterizzato dall'assoggettamento del lavoratore al potere ispettivo del datore di lavoro”. Non hanno rilevanza decisiva invece “l'iscrizione dell'operaio nell'albo delle imprese artigiane e la breve durata del rapporto,”.

Il caso passa nuovamente alla Ctr delle Marche che dovrà riesaminarlo alla luce delle indicazioni interpretative fornite dalla Cassazione.
Liberaimpresa