La Corte di Cassazione con sentenza n. 12828 del 23 maggio 2013 ha posto fine a una incertezza interpretativa, stabilendo nel caso specifico che, qualora dalla canna fumaria escano gas nocivi che invadono l’abitazione del vicino, tale impianto deve essere rimosso anche se ecologico (caldaie a condensazione). La sentenza infatti chiarisce che per la chiusura delle canne fumarie del vicino non è necessario dimostrare il superamento della soglia di normale tollerabilità quando le esalazioni contengono gas nocivi. Il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti; spetta pertanto al giudice di merito accertare il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell’ambito della stessa.
Nello specifico, la Corte di cassazione ha osservato che: «La tutela della salute nei rapporti privati richiede accertamento, caso per caso, della tollerabilità o meno delle immissioni e della loro concreta lesività per lo svolgimento della vita di ogni soggetto interessato».Spetta al giudice accertare il superamento della normale soglia di tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ridurre le immissioni.
Secondo tale sentenza inoltre, la presenza di odori e gas nocivi, qualunque sia la loro concentrazione, «in locali destinati all’abitazione e quindi in luoghi in cui si esplica la dimensione esistenziale prevalente dell’uomo costituisce indubbiamente violazione dei diritti».
Viene precisato inoltre che l’azione inibitoria ex art. 844 c.c. può essere esperita dal soggetto leso per conseguire la cessazione delle esalazioni nocive alla salute, salvo il cumulo con l’azione per la responsabilità aquiliana prevista dall’art. 2043 c.c e il risarcimento del danno ex art. 2058 c.c..
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