Con la pubblicazione del D.M. 6.8.2013 su G.U. n.199 del 26.8.2013 e Circ. MIT prot.n.20630 del 7.8.2013, il ministero Infrastrutture e Trasporti ha prorogato di due anni la validità delle carte di qualificazione dei conducenti per il trasporto di persone e di cose (CQC), ottenute per documentazione (cioè senza corso iniziale e successivo esame di merito). Pertanto, la scadenza delle CQC valide per il trasporto di cose è stata prorogata dal 9 settembre 2014 al 9 settembre 2016; quella delle CQC per trasporto di persone, dal 9 settembre 2013 al 9 settembre 2015.
La proroga concessa consente di far slittare l’onere della frequenza del corso di formazione periodica necessario per ottenere il rinnovo del documento. Per i conducenti che hanno già seguito il corso di rinnovo si ritrovano (senza obbligo di duplicato) la CQC rinnovata per due anni in più e cioè fino al 9 settembre 2020, se trattasi di CQC per il trasporto di persone e fino al 9 settembre 2021, se trattasi di CQC per il trasporto di cose.Per cui al momento di rinnovare la patente si ritroveranno già con la nuova patente europea che riporta la nuova scadenza aggiornata.
Coloro che invece devono ancora rinnovare la CQC (e che non hanno ancora frequentato il corso), non incorreranno in sanzioni se viaggiano in Italia, mentre all’estero potrebbe essere contestata la validità della CQC con data scaduta. Al riguardo, si consiglia a chi viaggia all’estero, per evitare contestazioni, di richiedere un duplicato della CQC dove la data di scadenza esistente è sostituita con quella che comprende il bonus biennale.
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