lunedì 3 febbraio 2014

CONTRATTI DI LOCAZIONE: QUALI OBBLIGHI PER L’APE (attestato di prestazione energetica)?

Come ci dobbiamo comportare in caso di contratto di locazione di immobili per l’attestato di prestazione energetica?
La disciplina relativa all'Attestato di Prestazione Energetica (APE) che, a seguito del "Decreto energia", ha sostituito l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), ha subito diverse modifiche a fine anno, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, ad opera del Decreto "destinazione Italia" (D.L. n. 145 del 23.12.2013), della Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 151 del 30.12.2013). Le modifiche apportate dai vari interventi normativi hanno, tuttavia, creato molta confusione. In particolare, la Legge di Stabilità 2014 ha rinviato l'operatività della norma sulla nullità del contratto in caso di mancata allegazione dell'APE, ma non ha tenuto conto che la norma stessa era stata già abrogata dal Dl «destinazione Italia».
Come sono cambiate le regole? Non è più necessario allegare l'Ape (Attestato di prestazione energetica) al nuovo contratto di locazione per singole unità immobiliari. L'obbligo rimane solo per le locazioni di interi edifici, oltre che per i trasferimenti a titolo oneroso. Per tutte le nuove locazioni, quelle cioè stipulate per la prima volta e fatta eccezione per quelle di durata complessiva inferiore a 30giorni nell'arco dell'anno (non soggette a registrazione), resta il solo obbligo per il locatore di informare il proprio conduttore sulla prestazione energetica del bene immobile oggetto della locazione, così come la si deduce del relativo attestato che in ogni caso deve essere messo a disposizione dell'inquilino ancor prima di concludere il contratto di locazione, cioè nel momento in cui iniziano le trattative dirette a concedere il godimento del bene (art. 6, c.2, D.Lgs 192/05 modificato dalla L. 90/13).