martedì 11 marzo 2014

CONTRIBUTI INPS SCADUTI PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI IN ARRIVO AVVISO BONARIO


CONTRIBUTI INPS SCADUTI
PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI IN ARRIVO AVVISO BONARIO
IL CONTROLLO SI FA NEL CASSETTO PREVIDENZIALE
Entro il15 marzo 2014 artigiani e commercianti in ritardo, con i contributi INPS di novembre, avranno la lettera di sollecito, un avviso bonario, depositato nel proprio cassetto previdenziale. E’ quindi necessario prestare attenzione, verificando la propria posizione sul sito dell’INPS, utilizzando i codici identificativi rilasciati dallostesso Istituto previdenziale.
Se nel frattempo il pagamento è stato effettuato, anche se in ritardo, occorrerà comunicare gli estremi del modello F24 di versamento al call center dell'Inps. A coloro i quali, il pagamento non risulterà invece eseguito neppure dopo l'avviso bonario, l'Inps notificherà l'avviso di addebito con valore esecutivo. Lo rende noto lo stesso istituto di previdenza nel messaggio n. 3156/2014. 
Con circolare n. 98/2013 l'Inps ha illustrato le modalità di riscossione dei contributi non versati alle rispettive scadenze e per la prima volta ha attivato la procedura online di notifica, tramite il cassetto previdenziale (canale telematico). In particolare, l'Inps ha stabilito che tutte le comunicazioni aventi per oggetto il recupero della contribuzione dovuta sul minimale di reddito con relative sanzioni non vengono più inviate a mezzo posta, ma messe a disposizione del contribuente sul proprio «cassetto previdenziale artigiani e commercianti». 
Avvisi bonari e avvisi di addebito. 
L'avviso bonario è una lettera di messa in mora che l'Inps invia prima dall'avviso di addebito vero e proprio. Quest'ultimo ha valore di titolo esecutivo, per cui, quando non è pagato, consente all'Inps di passare immediatamente alle maniere forti affidando all'agente della riscossione il compito del recupero contributivo anche a mezzo di azioni coattive. L'avviso bonario, pertanto, è una sorta di ultimo avvertimento: il debitore ha un'ultima possibilità di regolarizzare la situazione, entro 30 giorni, anche mediante richiesta di pagamento dilazionato, oppure di far valere eventuali situazioni a suo vantaggio, quale per esempio l'eventuale avvenuto pagamento di cui tuttavia l'Inps non sia venuto a conoscenza.