giovedì 22 maggio 2014

NUOVO REGOLAMENTO SUI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA OBBLIGATORI I REGISTRI PER CHI VENDE GLI FGAS


NUOVO REGOLAMENTO SUI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
OBBLIGATORI I REGISTRI PER CHI VENDE GLI FGAS
Il nuovo regolamento in vigore dal 9 giugno 2014 alcune disposizioni entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 2015
Il provvedimento era atteso da tempo da parte delle imprese certificate e adesso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il 9 giugno 2014 il nuovo regolamento Ue sui gas fluorurati ad effetto serra (HFC, PFC e SF6) che, tra le numerose novità, istituisce un mercato delle quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi.
Ma un articolo è particolarmente gradito, il comma 3 dell’articolo 6:

Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 4, le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri  contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra, compresi i seguenti dettagli:
a) i numeri dei certificati degli acquirenti; e
b) le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra conservano tali registri per almeno cinque anni.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra, su richiesta, mettono tali registri a disposizione dell’autorità

In base a quanto stabilito dal nuovo regolamento 517/2014/Ue, pubblicato sulla Guue del 20 maggio 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2017 le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento e le pompe di calore caricate con Hfc potranno essere immesse in commercio solo se gli Hfc caricati nelle stesse sono considerati all'interno del sistema di quote (trasferibili) istituito dal nuovo regolamento.
Gli Stati membri hanno tempo fino al 1° gennaio 2017 per fornire il provvedimento di un adeguato sistema sanzionatorio.