SENTENZA CASSAZIONE
SUI LAVORI IL PROGETTISTA RISPONDE PER 10 ANNI
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Una recente sentenza della Cassazione (18 giugno 2014, n. 13882), ha stabilito che la responsabilità del tecnico professionista è extracontrattuale (articolo 1669 del Codice civile) e che il termine per far valere i vizi sui lavori effettuati ha un termine: entro 10 anni dal compimento dell'opera, anche se, contemporaneamente, è necessario rispettare un altro termine di decadenza. Bisogna agire entro un anno dalla scoperta del vizio di costruzione.
Pertanto, attenzione alle date: se scopro che i lavori non sono fatti a regola d’arte devo far valere il mio diritto entro un anno dalla scoperta, ma se sono già passati 10 anni, il diritto ad impugnare è prescritto.
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