Nel caso di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte della banca, poiché effettuata prima dell'1 luglio 2000 o poiché effettuata successivamente ma senza riconoscere eguale periodicità nel calcolo degli interessi attivi, non è dovuta capitalizzazione alcuna, nemmeno annuale.
La commissione di massimo scoperto, per essere validità, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, e ciò accade quando sono previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la sua periodicità.
La prescrizione del diritto a conseguire la ripetizione delle somme versate per anatocismo è quella decennale ordinario ex art. 2946 c.c., ed il termine prescrizionale decorre dalla chiusura del conto nel caso di rimesse meramente ripristinatorie della provvista, o dalla data di annotazione in conto delle singole poste nel caso di rimesse solutorie.
Tribunale Reggio Emilia, sez. II, sentenza 23.04.2014 n° 650
(Pubblicato su Altalex, 7 luglio 2014. Nota di Leonardo Serra)
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