CONTO CORRENTE COINTESTATO
CHE FINE FANNO LE SOMME SE UNO DEI DUE MUORE
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A seguito delle recenti novelle legislative in materia di transazioni commerciali e tracciabilità dei pagamenti, la cointestazione di un conto corrente bancario a vantaggio di due o più soggetti rappresenta oggi una fattispecie socialmente molto diffusa. Le ragioni di un così crescente ricorso a tale strumento sono evidentemente da ricercare nella maggiore agilità operativa che esso conferisce ai cointestatari del conto.
Ai fini della presente disamina gioverà brevemente ricordare che il contratto di conto corrente bancario (o conto corrente di corrispondenza) non trova espressa regolamentazione normativa. Il codice civile si limita infatti a dettare poche norme applicabili in genere a tutte le operazioni bancarie in conto corrente (artt. 1852-1857 c.c.).Volendo dunque soltanto approssimativamente individuare i principi generali che regolano tale rapporto bancario occorre precisare che, in presenza di una cointestazione di conto corrente, sarà possibile pattuire che ciascuno dei contitolari sia legittimato a disporre autonomamente dell’intera provvista disponibile quand’anche la stessa appartenga ad uno solo di essi (c.d. firma disgiunta). Per contro ciò non sarà possibile qualora, al momento dell’apertura del conto o anche in epoca successiva, venga negozialmente pattuita la firma congiunta di tutti i cointestatari in ordine a qualsivoglia atto di disposizione delle somme depositate (c.d. firma congiunta).
Ciò posto, i frequenti pronunciati di legittimità evidenziano tuttavia che il momento maggiormente critico della cointestazione di un conto corrente è senza dubbio rappresentato dalla morte di uno dei cointestatari e dal consequenziale subingresso dei suoi eredi nel rapporto bancario.
(Pubblicato su Altalex, 5 giugno 2014. Articolo di Pino Cupito)
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