giovedì 27 novembre 2014

VIETATO L’USO DEL CONTANTE NEL TRASPORTO MERCI


Associazione Libera Impresa
NORME ANTIRICICLAGGIO PER AUTOTRASPORTATORI E COMMERCIALISTI
VIETATO L’USO DEL CONTANTE NEL TRASPORTO MERCI
Sono entrate in vigore le novità dello Sblocca Italia e in particolare la disposizione che obbliga quanti effettuano e ricevono prestazioni di trasporto merci ad effettuare pagamenti tracciabili.
E’ previsto che tutti i soggetti della filiera dei trasporti devono effettuare i pagamenti per prestazioni relative ai contratti di trasporto su strada mediante strumenti di pagamento tracciabili, indipendentemente dall’importo, quindi anche se inferiore a € 999,99.
Le violazioni di tale obbligo dovranno essere segnalate al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dei soggetti obbligati alle segnalazioni antiriciclaggio (commercialisti, consulenti del lavoro, società di servizi ecc..) per non rischiare una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 3% e il 30% dell'importo dell'operazione pagata irregolarmente.
Si riporta l’articolo 32 bis al comma 4, che recita quanto segue: “al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni”.

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