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INVERSIONE CONTABILE 0 REVERSE CHARGE
L'inversione contabile, o reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore.
Quest'ultimo soggetto emette fattura senza addebitare l'imposta ed indica la norma che prevede l'applicazione del regime del reverse charge (articolo 17 comma 6 del Dpr 633/1972). Il destinatario della cessione di beni o della prestazione del servizio deve integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta e inoltre deve registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti a tal punto da rendere neutrale l'effetto dell'imposta.
L'inversione contabile è uno strumento utile per l'Erario e tale meccanismo prevede che il cedente/prestatore riceva dal cliente l'importo del bene ceduto o della prestazione eseguita, con la conseguenza che non si determina in capo ad esso l'obbligo di versare l'Iva dell'operazione eseguita.
Fonte: Wikipedia
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LEGGE DI STABILITA’ 2015
ESTESO IL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE (Interessa in particolare servizi di pulizia, installazione di impianti ed edilizia)
Modifiche all'art. 17 del DPR n. 633/72, lettera a-ter), con l'estensione dell’inversione contabile anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi.
Le nuove disposizioni, integrando l’art. 17 del DPR n. 633/72, introducono nell’ordinamento nazionale ulteriori ipotesi di reverse charge, al settore edile, imprese dell’installazione degli impianti, servizi di pulizia e settore energetico, in conformità agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA).
Nello specifico, l’art. 1, co. 653, lett. a), n. 2) introduce all’art. 17, co. 6 del DPR n. 633/72, la lettera a-ter), che estende l’applicazione dell’inversione contabile anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, a prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi.
Il comma 653, lettera a), n. 3) della norma in esame estende il reverse charge alle seguenti ulteriori fattispecie :
ai trasferimenti delle quote di emissione di gas-serra operati, nell’ambito del sistema europeo di emission trading (EU ETS), a norma dell’art. 12 della direttiva 2003/87/CE (lettera d-bis);
ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva 2003/87/CE, nonché di certificati relativi all’energia e al gas (lettera d-ter);
alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, individuato attraverso il rinvio all’art. 7-bis, co. 3, lett. a), del DPR n. 633/19721 (lettera d-quater);
alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1, supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3) (lettera d-quinquies).
PROVVEDIMENTO IN VIGORE DAL 01/01/2015
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