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LO SPLIT PAYMENT
Il termine sta ad indicare che il versamento dell’IVA riguarderà direttamente il cessionario o committente, se è uno dei soggetti indicati nella nuova disposizione, purché non risultino debitori d’imposta
SOGGETTI INTERESSATI
sono tutti i fornitori della pubblica amministrazione che dal 1 gennaio 2015 pur avendo emesso regolare fattura con addebito di Iva, incasseranno solo l’imponibile.
Sarà la stessa pubblica amministrazione a versare l’Iva all’Erario invece che al fornitore.
Per pubblica amministrazione si intendono tutti gli enti indicati nell’art. 6, 5 c. Dpr 633/72 tra cui le Camere di commercio, gli enti ospedalieri, aziende sanitarie locali, Università ecc.
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LEGGE DI STABILITA’
ENTRA IN VIGORE LO SPLIT PAYMENT
Cambiano le modalità di pagamento dell’IVA per le amministrazioni pubbliche. Dal primo di gennaio 2015, per recuperare gettito da evasione IVA, è stato aggiunto l’articolo 17-ter al DPR 633/1972, disponendo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment) secondo modalità e termini che saranno fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all’erario.
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