2015
L’ADEMPIMENTO
Le imprese che hanno emesso fatture elettroniche hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla “conservazione”, il luogo in cui le stesse sono tenute, che nel caso specifico non è il server che le contiene, ma la sede dell'ente o impresa che le "conserva".
E’ pertanto necessario informare i propri consulenti fiscali che deve essere fatta comunicazione attraverso il modulo AA7 o AA9 dell'Agenzia delle Entrate indicando l'indirizzo fisico dell’ente che adempie alla conservazione delle fatture nell'apposito campo - Quadro E - altri luoghi di conservazione delle scritture contabili.
Si deve precisare che ii modelli AA7/AA9 non sono particolarmente chiari con riferimento alla comunicazione dei dati relativi ai soggetti depositari e ai luoghi di conservazione delle scritture contabili e quindi non sempre si registrano orientamenti uniformi da parte delle strutture territoriali.
FATTURAZIONE MEPA
Le Fatture PA generate e trasmesse attraverso il servizio di fatturazione elettronica messo a disposizione da www.acquistinretepa.it sono oggetto del servizio di Conservazione ai fini fiscali del documento elettronico, ai sensi del D.M. 23 gennaio 2004, a norma di legge per i 10 anni successivi all'emissione. Il servizio, totalmente gratuito per l'utente, è erogato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi). L'utente che intenda entrare in possesso del file conservato digitalmente ha a disposizione le funzioni di "Estrazione Ufficiale Lotti conservati” nell'area "Gestione Fatture elettroniche". Sebbene l’obbligo formale di conservazione sostitutiva riguardi le fatture e non anche le ricevute e notifiche, il servizio erogato da www.acquistinretepa.it provvede alla conservazione di tutti i documenti informatici (fatture, notifiche e ricevute) a partire dal momento in cui il file FatturaPA viene correttamente indirizzato allo SDI.
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