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NON ESISTE PIU’ IL MECCANICO O L’ELETTRAUTO
L’AUTO SI RIPARA DAL MECCATRONICO
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Chiunque intenda effettuare la manutenzione e la riparazione di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada di persone e di cose deve nominare un responsabile tecnico che possieda i requisiti tecnico-professionali ottenuti con titoli di studio, frequenze di corsi o con dimostrata pratica. L'attività si suddivide in 3 sottocategorie da specificare nella pratica di iscrizione:
1.MECCATRONICA (ex MECCANICO ed ex ELETTRAUTO)
2.CARROZZERIA
3.GOMMISTA.
Dal 10/6/2013 l'elettrauto (ora MECCATRONICO) che cambia/modifica l'impianto di condizionamento dell’auto deve obbligatoriamente ottenere la preventiva iscrizione nel Registro Nazionale dei Gas Fluorurati ad effetto serra. Nella descrizione dell'attività di MECCATRONICA - se l'impresa non effettua questa attività - è necessario escluderla espressamente con la seguente dichiarazione: "MECCATRONICA, con esclusione delle attività contemplate dal DPR 43/2012 (gas ad effetto serra)." In caso di mancata indicazione (o mancato riscontro con il Registro FGAS) il Registro delle Imprese, ad evasione della pratica dovrebbe inserire la seguente dicitura: "impresa non iscritta nel Registro Nazionale dei Gas Fluorurati ad effetto serra".
L'articolo 3 della legge 224/2012 reca le seguenti norme transitorie:
1) le imprese che, alla data di entrata in vigore di tale modifica (5 gennaio 2013), sono già iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi della L. n. 122/1992, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge di modifica, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;
2) le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, sono iscritte nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, viene prevista la frequenza obbligatoria di un corso professionale - di competenza della Regione - per tutte le persone preposte alla gestione tecnica che non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2, dell'art. 7, della legge n. 122/1992.
3) Prevista, infine, una deroga per le persone preposte alla gestione tecnica che abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013.
Per informazioni, assistenza, compilazione della documentazione:
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tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org
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