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| IL TESTO NORMATIVO E' STATO APPROVATO DALLA QUINTA COMMISSIONE IL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI ATTENDE IL SI DEL CONSIGLIO REGIONALE Per gli installatori l'obbligo di inviare copia delle certificazioni di conformità degli impianti installati nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della legge (è già tempo di riordinare gli archivi aziendale) |
Il Catasto degli impianti termici è pronto al via, attende solo l'approvazione del testo di legge da parte del Consiglio Regionale della Sardegna, ma il testo è definito con l'approvazione della Quinta Commissione e con i pareri di tutte le altre coinvolte nel procedimento.
La gestione del Catasto sarà affidata all'Agenzia per l'energia della Sardegna, che avrà il compito di supportare la Regione nella programmazione e nell'attuazione delle politiche regionali in materia di energia ed efficientamento energetico e garantire l'efficace gestione delle risorse energetiche strategiche per il territorio regionale.
L'articolo che interessa direttamente gli installatori di impianti è il seguente, oltre quelli che prevedono l'istituzione del sistema informativo e le sanzioni :
Art. 15
Esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici e acquisizione dei relativi dati
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le province trasferiscono all'Agenzia i dati degli impianti termici civili contenuti nei catasti provinciali.
2. Gli esiti dei controlli di efficienza di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013, sono trasmessi all'Agenzia a cura del manutentore o terzo responsabile, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 12.
3. In conformità con quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 192 del 2005, i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo, comunicano all'Agenzia, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 12, i seguenti dati:
a) i dati tecnici degli impianti termici già esistenti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge; b) i dati tecnici degli impianti tecnici di nuova istallazione o oggetto di ristrutturazione e la relativa dichiarazione di conformità entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
4. Le società di distribuzione di combustibile a uso degli impianti termici, comunicano all'Agenzia, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 12, l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno.
5. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli installatori di impianti termici trasmettono all'Agenzia, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 12, i dati tecnici e le dichiarazioni di conformità degli impianti installati nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle more dell'attivazione del sistema informativo di cui all'articolo 12, i dati di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono trasmessi all'Agenzia tramite posta elettronica certificata.
TESTO APPROVATO IN COMMISSIONE
Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione,
tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org
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