La normativa sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/08) prevede che il datore di lavoro nomini un medico competente che ha l’obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi ed effettuare la sorveglianza sanitaria a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il medico competente, entro il 31 marzo di ogni anno, deve comunicare sul portale dell’INAIL i dati sulla sorveglianza sanitaria effettuata nell’anno precedente, contenuti nelle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori visitati. Per chi omette la spedizione è prevista una sanzione da euro 1096 a euro 4384. L'incombenza nasce per avere dai medici competenti italiani una statistica omogenea su tutta l’Italia. Ogni comunicazione è relativa all'azienda o struttura produttiva cui il medico fa riferimento. L'azienda comunica i propri dati e i dati dei dipendenti da visitare e sottoporre a sorveglianza sanitaria. Il medico comunica i dati riguardanti l'idoneità alla mansione specifica con visita medica, esami del sangue e strumentali, identificati sulla base dei rischi effettivi. Rientrano gli esposti a rischio biologico, mutageno e cancerogeno, da videoterminali o da movimentazione manuale dei carichi, da rumore e vibrazioni. Per i lavoratori il medico effettua gli accertamenti sanitari preventivi e periodici, formula i giudizi di idoneità e i protocolli sanitari su videoterminali, rumore, agenti chimici, biologici e verifica nel tempo l'adeguatezza delle misure di prevenzione adottate dall'azienda tenendo una cartella sanitaria per ogni lavoratore.
L’Inail ha pubblicato una ricerca sui dati raccolti tramite i medici, con numerose tabelle che evidenziano l'avvio di verifiche incrociando i dati delle aziende in base al settore di iscrizione e al rischio da monitorare. In futuro saranno possibili le verifiche mirate alle aziende che non hanno nominato il medico, anche se obbligate.