Per la presentazione deve essere utilizzata la modulistica dello scorso anno e sono tenuti alla presentazione del MUD i sottoelencati soggetti:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari superiore a euro 8.000,00;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184, comma 3 lettere c), d) e g)).
La mancata presentazione della denuncia comporta pesanti sanzioni e in particolare:
- I soggetti che non effettuano la comunicazione ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (30 aprile), si applica la sanzione amministrativa pecuniari da 26 euro a 160 euro.