
Il Ministero dell'Ambiente ha reso operativi i CAM riguardanti il settore delle costruzioni, pubblicando sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 24 dicembre 2015: “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”.
(Gazzetta Ufficiale GU Serie Generale n.16 del 21 gennaio scorso con il relativo allegato che contiene i CAM-Criteri Ambientali Minimi da rispettare e fa parte del Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero, in sigla, il PAN GPP - Piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement.
Il piano definisce gli obiettivi ambientali strategici di riferimento per il GPP in Italia:
- efficienza e risparmio nell’uso delle risorse, in particolare dell’energia e conseguente riduzione delle emissioni di CO2;
- riduzione dell’uso di sostanze pericolose;
- riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti.
L'obiettivo del PAN GP era raggiungere entro il 2015 il 50% di appalti “verdi” sul totale degli appalti aggiudicati, risultato non rispettato, per questo si cambia rotta introducendo l'obbligo per le stazioni appaltanti di comunicare all’Autorità Nazionale Anticorruzione i dati sui propri acquisti/appalti fatti in conformità con i Criteri Ambientali Minimi.
L’allegato, di 61 pagine, consta di una premessa e di un unico capitolo intitolato “Criteri ambientali Minimi per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi”. Tra le specifiche tecniche dei componenti vi è l’obbligo che l’edificio debba contenere prodotti recuperati o riciclati. Tra i criteri specifici per i componenti edilizi alcune raccomandazioni: - materiali e i prodotti in legno devono provenire da fonti legali e da boschi gestiti in maniera responsabile e/o sostenibile e/o essere costituiti da legno riciclato; -il contenuto di materia prima seconda recuperata o riciclata deve esser pari almeno al 30% in peso sul totale dei componenti in materia plastica utilizzati. Non esiste alcuna raccomandazione specifica per i prodotti in metallo salvo l’acciaio per usi strutturali.
Per quanto riguarda i serramenti esterni, anche questi devono rispettare i CA, come previsto in un decreto specifico nel 2011, il DM del 25 luglio 2011 apparso sulla G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 intitolato (Allegato 2): “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di serramenti esterni” . Il decreto, che riguarda i serramenti in legno, metallo e pvc, risulta tuttora in vigore.
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