martedì 21 giugno 2016

SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA TASSA RIFIUTI: LE IMPRESE NON PAGANO PER I RIFIUTI SPECIALI

Richiamiamo l’attenzione su un problema annoso, da noi segnalato in questi anni: le imprese che producono rifiuti speciali da attività artigiane e industriali sono esenti dal pagamento della tassa rifiuti in quanto provvedono direttamente allo smaltimento. 
La TARI (tassa rifiuti) è diretto a coprire i costi pagati dai Comuni per il servizio di raccolta e smaltimento dei soli rifiuti urbani e non è dovuta sui rifiuti speciali, in quanto per questa tipologia di rifiuti le imprese sono tenute a rivolgersi ad aziende specializzate, cui corrispondono specifiche tariffe per la raccolta ed il relativo smaltimento.
La questione prende le mosse dalla corretta interpretazione dell’art. 1, co. 649, della legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014), circa l’esclusione dall’ambito applicativo della TARI delle aree in cui si producono rifiuti speciali. Come noto, la suddetta disposizione stabilisce che "nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"
L’esenzione è stata anche confermata con una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha messo la parola fine ad un problema interpretativo che impediva alle imprese il riconoscimento di un diritto spettante in materia di tassazione sui rifiuti. Con la sentenza n. 9858/2016 la Cassazione ha confermato un principio fondamentale: non possono essere assoggettate alla tassa sui rifiuti, (oggi TARI, ma il ricorso si riferisce alla TIA) i locali destinati alla produzione in cui si formano rifiuti speciali. La Suprema Corte ha respinto l’appello proposto da un gestore della riscossione del tributo, per conto di un Comune della Toscana, che si opponeva alla decisione dei giudici della Commissione Tributaria Regionale, i quali avevano integralmente accolto il ricorso promosso da una falegnameria che sosteneva di non dover pagare la tassa rifiuti nelle superfici destinate alla produzione, in quanto i rifiuti prodotti erano esclusivamente quelli speciali non assimilati agli urbani ed al cui smaltimento aveva provveduto a proprie spese. 
La Corte nel respingere il ricorso del Gestore ricorda che aveva già avuto modo di esprimersi ai tempi in cui la tassa sui rifiuti si chiamava TARSU chiarendo che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, incombendo sull'impresa contribuente soltanto l’onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che producendo di regola rifiuti speciali non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile (Cass. sez. trib. n. 15083/2004; Cass. sez. trib. n. 4766/2004).