martedì 30 agosto 2016

NOTIZIE PER I CONVIVENTI: DETRAZIONI FISCALI PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

L’Agenzia delle entrate in merito al convivente more uxorio, che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dalla norma istitutiva dell’agevolazione (art. 16-bis, TUIR), ha chiarito che può fruire della detrazione al pari del familiare convivente e ciò anche in assenza di un contratto di comodato, in quanto la disponibilità dell’immobile è insita nella stessa convivenza. Logicamente è necessario dimostrare di abitare nell'immobile con l'iscrizione della residenza, presso i registri anagrafici comunali, dal momento d’inizio dei lavori.
L’Agenzia ha inoltre precisato che il convivente non proprietario dell’immobile, al pari dei famigliari conviventi, può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia. Si tratta di una precisazione che stravolge l’orientamento di prassi precedentemente consolidato. In precedenza, il convivente non familiare del titolare dell’immobile poteva fruire della detrazione esclusivamente se risultava detentore dell’immobile in base ad un contratto di comodato regolarmente registrato o altro titolo idoneo. Ad oggi, in base al nuovo orientamento dell’Agenzia, tale requisito non è più indispensabile ai fini della fruizione dell’agevolazione.