sabato 18 febbraio 2017

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA, OBBLIGO CONSEGNA ALLA REGIONE CON LA PEC

L’Assessorato Industria ha comunicato (ribadisce) che presso l’Assessorato Industria è istituito il Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici ai sensi dell’art. 6 delle “Direttive regionali in materia di prestazione energetica in edilizia” approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/11 del 29.12.16. Pertanto, l’Assessorato è preposto alla sola ricezione degli Attestati di Prestazione Energetica, che devono essere redatti da tecnici abilitati ai sensi del DPR 75/2013, e alle verifiche a campione previste dall’art. 7 delle medesime direttive.
La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale o conforme all’originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE.
Praticamente, il mancato rispetto dei controlli energetici (attività di competenza dei manutentori) comporta che l’attestato non è più valido.