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CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
IL NUOVO ATTESTATO IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE
E’ necessario per tutti gli atti di vendita e per la locazione. E’ a carico dei proprietari
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A partire dal 1° ottobre 2015 sarà operativo su tutto il territorio nazionale il nuovo attestato di prestazione energetica degli edifici (APE). La novità è contenuta nel testo definitivo del Ministero dello Sviluppo Economico recante le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” che ha ottenuto il via libera definitivo lo scorso 18 giugno.
L'APE è un certificato che attesta l'appartenenza di un edificio - o di parte di esso come nel caso degli appartamenti - a una classe energetica in una scala di classi che va dalla lettera A+ (classe più alta) alla G (classe più bassa). L'appartenenza di un immobile a una fascia piuttosto che a un'altra dipende dal rendimento energetico dello stesso, che tiene conto di tutti gli aspetti concernenti l'utilizzo e la dispersione di energia, come ad esempio la coibentazione, la tipologia di riscaldamento, il tipo di energia utilizzata, l’isolamento termico garantito dai serramenti. Se gli viene attribuita la categoria più alta, vuol dire che l'edificio in questione è a "consumo zero", non effettua cioè una richiesta di energia per il suo funzionamento complessivo. Lo scopo è quello di migliorare la determinazione dei consumi energetici e fare in modo che l’utente capisca meglio il suo consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata, la qualità dell’involucro e degli impianti.
Per informazioni, assistenza, compilazione della documentazione:
contattare la segreteria dell’associazione
tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org
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lunedì 14 settembre 2015
IL NUOVO ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE
lunedì 3 febbraio 2014
CONTRATTI DI LOCAZIONE: QUALI OBBLIGHI PER L’APE (attestato di prestazione energetica)?
Come ci dobbiamo comportare in caso di contratto di locazione di immobili per l’attestato di prestazione energetica?
La disciplina relativa all'Attestato di Prestazione Energetica (APE) che, a seguito del "Decreto energia", ha sostituito l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), ha subito diverse modifiche a fine anno, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, ad opera del Decreto "destinazione Italia" (D.L. n. 145 del 23.12.2013), della Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 151 del 30.12.2013). Le modifiche apportate dai vari interventi normativi hanno, tuttavia, creato molta confusione. In particolare, la Legge di Stabilità 2014 ha rinviato l'operatività della norma sulla nullità del contratto in caso di mancata allegazione dell'APE, ma non ha tenuto conto che la norma stessa era stata già abrogata dal Dl «destinazione Italia».
Come sono cambiate le regole? Non è più necessario allegare l'Ape (Attestato di prestazione energetica) al nuovo contratto di locazione per singole unità immobiliari. L'obbligo rimane solo per le locazioni di interi edifici, oltre che per i trasferimenti a titolo oneroso. Per tutte le nuove locazioni, quelle cioè stipulate per la prima volta e fatta eccezione per quelle di durata complessiva inferiore a 30giorni nell'arco dell'anno (non soggette a registrazione), resta il solo obbligo per il locatore di informare il proprio conduttore sulla prestazione energetica del bene immobile oggetto della locazione, così come la si deduce del relativo attestato che in ogni caso deve essere messo a disposizione dell'inquilino ancor prima di concludere il contratto di locazione, cioè nel momento in cui iniziano le trattative dirette a concedere il godimento del bene (art. 6, c.2, D.Lgs 192/05 modificato dalla L. 90/13).
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