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martedì 5 settembre 2017

OBBLIGATORIA L'ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI PER GLI APPALTI PUBBLICI (SE RICHIESTO)

Se nella gara di appalto è richiesto il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, l'impresa è obbligata a possederlo prima della presentazione dell'offerta e non quando assume il servizio.
Il problema si è presentato anche recentemente nelle gare per il verde pubblico bandite dal Comune di Sassari, che chiedeva l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali come requisito di partecipazione, mentre le imprese sostenevano che era invece un requisito di esecuzione, in base alla posizione espressa dall'ANAC.
Per il  futuro non sarà più possibile riferirsi al parere dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, perché in data 27/07/2017 ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere che il requisito di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione. Nella sostanza, essendo un requisito di idoneità professionale, l’iscrizione all’Albo in questione, va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, e non già al momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità.
La modifica del parere è collegata alla recente sentenza del Consiglio di Stato, la numero 1825 del 25 19/04/2017.
Va chiarito, a nostro avviso, che l'iscrizione è obbligatoria solo se la tipologia di lavoro richiede espressamente l'iscrizione, come nel caso specifico della sentenza, che era relativa ad un appalto di bonifiche ambientali.

mercoledì 2 marzo 2016

APPALTI, SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO: IL DURC DEVE ESSERE REGOLARE PRIMA DELLA GARA


Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) deve essere regolare prima dell'appalto e non può essere sanato successivamente. Questa la decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che con le sentenze 29 febbraio 2016 n. 5 e n. 6, conferma l’irrilevanza della regolarizzazione postuma in caso di Durc negativo. Anche dopo l’entrata in vigore dell’articolo 31, comma 8, del Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale. L’impresa che partecipa alle gare d'appalto o che acquisisce commesse dagli enti pubblici deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e deve conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.
(Fonte Sole 24 ore)