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martedì 13 giugno 2017

LE POMPE DI CALORE NON POSSONO ESSERE INSTALLATE DAGLI ELETTRICISTI

Un nostro associato ci chiede: gli elettricisti possono installare i climatizzatori, le pompe di calore?
La risposto è NO!
Per installare gli impianti è necessario essere abilitati ai sensi della legge 46/90 e del D.M. 37/2008, pertanto chi ha l'abilitazione nel certificato della camera di commercio per la lettera A è abilitato solo per gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, ossia i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina (compresi quelli posti all'esterno degli edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici medesimi) con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili e degli apparecchi elettrici in genere; per gli impianti di autoproduzione di energia elettrica fino a 20 kw nominali (ad esempio impianti fotovoltaici, impianti eolici, etc.); per gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere automatiche.
Troppo spesso gli elettricisti diventano installatori improvvisati e senza nessun titolo di climatizzatori e senza rilasciare la certificazione che dimostri il possesso della lettera C.
Il cliente deve sapere che le garanzie non sono valide se l'impianto è installato da un tecnico non abilitato. Per poter installare in regola i climatizzatori il tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- lettera C della 37/08
- Certificazione aziendale e personale di iscrizione al registro nazionale telematico F-gas
e solo se in possesso di tali requisiti gli è consentito di rilasciare a norma di legge la Dichiarazione di conformità dell’impianto di climatizzazione realizzato.

mercoledì 10 aprile 2013

ISCRIZIONI AL REGISTRO FGAS ("PATENTINO FRIGORISTI"), NOTA DELLE CAMERE DI COMMERCIO: SCADENZA 12 APRILE

Le Camere di commercio hanno reso noto, informalmente, che considerata la scadenza del 12 aprile per la presentazione da parte delle persone e delle imprese delle richieste di certificato provvisorio per l’esercizio delle attività di cui al DPR 43/2012, le imprese per la validità della pratica dovranno registrare l'azienda e ottenere il numero di pratica, in attesa della definizione della posizione delle persone da abbinare alla pratica dell'azienda.

Infatti, la procedura permette l'iscrizione delle imprese solo se abbinata ad una persona che ha ottenuto il certificato provvisorio.
Pertanto le Camere di Commercio possono rilasciare regolarmente il certificato provvisorio alle imprese che hanno avviato, tramite il sistema telematico, la pratica di iscrizione entro le 23.59 del 12 aprile, ma che hanno potuto completarla e trasmetterla, a seguito del rilascio del certificato provvisorio alla persona, solo dopo tale data. 
Per tutte le pratiche avviate dopo le 00.00 del 13 aprile il sistema non darà né a persone né ad imprese la possibilità di richiedere il certificato provvisorio, rimanendo naturalmente escluso che istanze con richiesta di certificazione provvisoria possano essere presentate dopo il termine del 12 aprile