L’INPS, con il Messaggio n. 12354 del 7 giugno 2011, ha fornito chiarimenti in merito alla normativa di riferimento sulla solidarietà contributiva e all’ambito applicativo delle disposizioni relative.
L’INPS, ribadisce che il committente risponde in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori per l’intero importo della contribuzione previdenziale dovuta, comprese le sanzioni civili, nel limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto. Inoltre, permane il termine della prescrizione quinquennale per il recupero dei contributi nei confronti dell’obbligato principale (appaltatore o subappaltatore).
L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore anche per l’effettuazione delle ritenute fiscali, oltre che per i contributi previdenziali.