Per contrastare i fenomeni elusivi effettuati utilizzando per fini privati dei beni aziendali, è previsto che debba essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità da stabilirsi con apposito provvedimento, l’utilizzo dei beni aziendali da parte dei soci o dei familiari dell’imprenditore. Se il corrispettivo annuo pagato all’impresa per l’utilizzo di tali beni è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, i costi relativi a detti beni sono in ogni caso indeducibili dal reddito d’impresa e la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pagato costituisce un reddito diverso che dovrà essere dichiarato dal socio/familiare utilizzatore.
Tale disciplina si applica dal 2012 ma avrà già effetti sull’acconto per il 2012 che dovrà essere determinato ricalcolando le imposte 2011 sulla base delle nuove disposizioni.
Tale disciplina si applica dal 2012 ma avrà già effetti sull’acconto per il 2012 che dovrà essere determinato ricalcolando le imposte 2011 sulla base delle nuove disposizioni.