mercoledì 2 novembre 2011

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI, CHIARIMENTO AGENZIA ENTRATE

In merito alla rivalutazione dei terreni / partecipazioni posseduti all'1.7.2011 già oggetto di precedente rivalutazione (ad esempio, all'1.1.2010, all'1.1.2005), è confermata la possibilità di:
− rideterminare il nuovo valore in misura inferiore a quello risultante dalla precedente perizia di stima;
− scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quanto già corrisposto in relazione alla precedente rivalutazione ovvero di chiedere a rimborso il relativo importo.
Inoltre, per i soggetti che non intendono avvalersi della rivalutazione all'1.7.2011 è riconosciuta la possibilità di scomputare quanto versato in occasione di precedenti rivalutazioni anche dalle rate ancora dovute (in scadenza al 31.10.2011 e al 31.10.2012) per i beni rivalutati all'1.1.2010
 
(Circolare Agenzia Entrate 24.10.2011, n. 47/E)