FORMAZIONE OBBLIGATORIA ASSUNTI PRIMA DEL 26 GENNAIO 2012
TEMPO SINO A LUGLIO DEL 2013 SE NON C’E’ MAI STATA FORMAZIONE
Entrata i vigore e campo di applicazione
Dal 26 Gennaio 2012 sono pienamente in vigore le nuove norme per la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, contenute nell'accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011, pubblicato sulla G.U., n. 8 del 11 Gennaio 2012.
L'accordo determina, dal 26 Gennaio in poi, i contenuti e la durata dei corsi di formazione e aggiornamento previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08. L'accordo non riguarda la formazione specifica degli addetti alla prevenzione incendi, primo soccorso ed emergenza, che restano definiti dai DM. 10 Marzo 1998 e 388/03.
L'accordo si applica a tutte le aziende ed enti di tutti i settori, pubblici e privati.
La formazione del personale già in servizio al 26 Gennaio 2012
Lavoratori, dirigenti e preposti già in servizio al 26 Gennaio 2012, che non abbiano effettuato in precedenza alcuna formazione specifica, devono completare gli obblighi formativi entro il 26 Luglio 2013 (18 mesi dalla entrata i vigore del decreto).
Quali sono le verifiche da fare prima di aderire a qualsiasi progetto formativo (in questo periodo come sempre assistiamo al solito conflitto di interessi delle associazioni datoriali e sindacali che contribuiscono a decidere le politiche della formazione e sono poi fortemente impegnati nel business della organizzazione di corsi.
PRIMA VERIFICA
Controllare tutti gli attestati formativi personali e quelli dei dipendenti per iniziare a compilare il registro formativo aziendale e rendersi conto di chi deve frequentare i corsi.
SECONDA VERIFICA
E’ necessario attendere l’emanazione dei programmi formativi da parte degli enti bilaterali o da parte degli organismi bilaterali per la sicurezza, in quanto la legge demanda a tali enti il percorso formativo.
DOPO QUESTE PRIME VERIFICHE ATTENDERE L’AUTUNNO PER COMPILARE IL CALENDARIO FORMATIVO, DA REALIZZARSI SE POSSIBILE IN AMBITO COMUNALE, CONSIDERATO CHE IL PROGETTO FORMATIVO PUO’ ESSERE ORGANIZZATO DALLA STESSA AZIENDA E LO STESSO DATORE DI LAVORO POTREBBE ALMENO IN PARTE ESSERE LUI STESSO SE HA TRE ANNI DI RSPP (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) ESSERE IL DOCENTE.
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