AUTO A USO PRIVATO, TANTO INUTILE RUMORE
CIRCOLARE DELLA MOTORIZZAZIONE CHIARISCE GLI OBBLIGHI
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Per le aziende l’obbligo ex art. 94 c. 4-bis D.Lgs.285/92 di registrare alla Motorizzazione civile e annotare sulla carta di circolazione il nome del soggetto diverso dall’intestatario che dispone del veicolo per più di 30 giorni non scatterà se l’auto aziendale è in uso come fringe benefit o come mezzo di servizio (anche solo parzialmente). Questo è quanto chiarito dalla circolare prot. n. 23743, emanata dalla direzione generale della Motorizzazione (divisione 5) lunedì 27 ottobre.
L’art. 12 della legge n. 120/2010, che ha riformato la disciplina del Codice della strada, contenuta nel D.Lgs. n. 285/92, ha introdotto all’art. 94 del predetto Decreto, il nuovo comma 4-bis che prevede, in capo all’utilizzatore, l’obbligo dal prossimo 3 novembre di comunicare alla Motorizzazione, gli eventi che comportino variazioni dell’intestatario della carta di circolazione e della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, chiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione. Considerata la confusione e l’allarmismo, la Motorizzazione è intervenuta lunedì 27 ottobre con una circolare di chiarimento (circolare prot. n. 23743).
C’è l’obbligo di comunicazione se l’auto è concessa per un utilizzo “esclusivo e personale” e “a titolo gratuito” dell’auto (in comodato e per un periodo superiore a 30 giorni). Pertanto, nel caso del fringe benefit (che non è gratis, essendo una retribuzione in natura) o in caso utilizzo condiviso tra più dipendenti l’obbligo non sussiste.
La nuova normativa coinvolge in particolar modo coloro che operano nel settore dell’autonoleggio, dei trasporti, delle auto aziendali o in comodato. Tuttavia ci sono dei casi in cui non sono esclusi i privati, come ad esempio nell’ipotesi di un veicolo intestato ad un persona che muore ed i cui parenti ne facciano uso per più di 30 giorni, che è il termine massimo fissato per l’utilizzo di un mezzo non proprio senza che subentri l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione. La nuova normativa, nelle intenzioni del legislatore, ha l’obiettivo di individuare più facilmente i responsabili delle infrazioni e scoprire le intestazioni fittizie.
Vediamo nel concreto di è esente da questa normativa. Prima esenzione, la norma non è retroattiva. Quindi per tutti gli atti precedenti al 3 novembre 2014 non è previsto nessun obbligo, dunque nessun rischio di multa, di aggiornamento della carta di circolazione, fermo restando che questa può essere aggiornata facoltativamente. L’uso in ambito familiare esenta dall’obbligo. Nessun obbligo o sanzione, per figli che guidano l’auto del padre, mogli che guidano le auto dei mariti e così via. L’unico vincolo è che effettivo utilizzatore (nome sulla patente) e intestatario del veicolo (nome sulla carta di circolazione) condividano lo stesso indirizzo di residenza. Nei casi in cui un privato prenda in prestito l’auto da un parente o da un amico, dunque quasi certamente con un intestatario con un diverso indirizzo di residenza, risulta difficile, in termini pratici, pensare che questo possa essere sanzionato dato che si tratta di un tipo di accordo solitamente non accompagnato da documenti che attestino il momento di inizio di una sorta di “locazione gratuita”, rendendone di conseguenza impossibile l’accertamento di un eventuale scadenza del termine di 30 giorni. Infine l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione non riguarda neanche coloro che svolgono attività di autotrasporto con licenza e i rimorchi di massa superiore alle 3,5 tonnellate. Dunque tra gli esenti ci sono anche gli iscritti all’Albo autotrasportatori, i possessori di licenza in proprio e chi guida autobus, taxi o noleggio con conducente.
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