mercoledì 29 ottobre 2014

GAS FLUORURATI (FGAS), DAL 1 GENNAIO 2015 SOLO ALLE IMPRESE CERTIFICATE



Libera Impresa
GAS FLUORURATI (FGAS), SOLO ALLE IMPRESE CERTIFICATE
DAL 1° GENNAIO 2015 ENTRA IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO
Dal 1° Gennaio 2015 solo le aziende certificate FGAS potranno acquistare i gas florurati, utilizzati negli impianti di climatizzazione e antincendio.
Come è ormai noto per gli addetti ai lavori, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è stato pubblicato il regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Il nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra non stravolge il quadro già vigente, ma estende l’ambito di applicazione della norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati, ampliando i casi di tenuta del registro.
Relativamente al nuovo regolamento, le modifiche principali da evidenziare:
Controlli delle perdite
Viene modificata la soglia di obbligatorietà delle visite periodiche e della compilazione del libretto di impianto con un nuovo parametro, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente e non più sui limiti di quantità di FGas nel circuito. Gli operatori di tali apparecchiature tengono un registro che contiene le seguenti informazioni:
a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 1 a 3;
g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.
I registri vanno tenuti dall’operatore o dall’impresa che svolge l’attività per almeno 5 anni.
Certificazione
E’ previsto l’obbligo di certificazione anche delle persone fisiche che svolgono attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; che effettuano controlli delle perdite nelle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.
c) recupero di gas fluorurati a effetto serra da circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero.
Gli attuali certificati e attestati di formazione emessi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 restano validi, conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.
Le novità più rilevanti sono le restrizioni all’immissione in commercio dei gas fluorurati a effetto serra, che saranno esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione e le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, saranno vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata.