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Associazione Libera Impresa
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IMPIANTISTI E FRIGORISTI
I GAS REFRIGERANTI, DA SMALTIRE SONO RIFIUTI PERICOLOSI
Domani nel corso della riunione sui rifiuti: i registri del gas e lo smaltimento
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Il nuovo regolamento europeo per gli FGAS, entrato in vigore il primo gennaio 2015, ha ulteriormente rafforzato l’impianto normativo riguardante la tenuta dei registri delle apparecchiature da parte degli installatori e da parte degli operatori. L’obbligo di creare e mantenere dei registri esisteva già con il Regolamento (CE) 842/2006.
Va sottolineato che i registri devono essere tenuti per ogni parte del dispositivo installato e che le Informazioni da registrare sono:
Per quanto riguarda i registri delle apparecchiature, devono essere conservati per 5 anni e la novità prevista è che l’obbligo è esteso anche al tecnico che deve mantenere la copia per 5 anni.
RIFIUTI PERICOLI
Domani si farà il punto su come l’obbligo di registrazione nei registri FGAS e nel registro delle apparecchiature, che come noto sono finalizzati ad impedire che i gas fluorurati possano finire in atmosfera, incida nella gestione dei rifiuti aziendali.
In conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 1005/2009, tutti i gas frigorigeni (CFC-HCFC-HFC), al termine della loro durata operativa, sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi e quindi da conferire ai centri di raccolta autorizzati. In particolare, per quanto riguarda i gas CFC, questi sono sempre da destinare allo smaltimento.
Per le operazioni di stoccaggio, recupero e smaltimento i gas frigorigeni sono da identicare con
il codice CER 140601*.
Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione, tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org.
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