mercoledì 14 gennaio 2015

I GAS REFRIGERANTI, DA SMALTIRE SONO RIFIUTI PERICOLOSI


Associazione Libera Impresa
IMPIANTISTI E FRIGORISTI
I GAS REFRIGERANTI, DA SMALTIRE SONO RIFIUTI PERICOLOSI
Domani nel corso della riunione sui rifiuti: i registri del gas e lo smaltimento
Il nuovo regolamento europeo per gli FGAS, entrato in vigore il primo gennaio 2015, ha ulteriormente rafforzato l’impianto normativo riguardante la tenuta dei registri delle apparecchiature da parte degli installatori e da parte degli operatori. L’obbligo di creare e mantenere dei registri esisteva già con il Regolamento (CE) 842/2006.  
Va  sottolineato  che  i  registri  devono essere tenuti per ogni parte del dispositivo installato e che le Informazioni da registrare sono:
  • Quantità e tipo di gas fluorurato ad effetto serra installato
  • Quantità di gas fluorurati ad effetto serra aggiunti: si specifica che questi gas aggiunti possono essere dovuti all’installazione, manutenzione ed assistenza ma anche alle perdite.
  • Nel nuovo regolamento è stato introdotto anche l’obbligo di specificare se  le  quantità  di  gas  fluorurati  ad  effetto  serra  installati  sono  stati  riciclati  o rigenerati (se così fosse, deve essere registrato: il nome e indirizzo dell’impianto di riciclo e rigenerazione. Se presente, il numero di certificato)
  • La quantità di gas fluorurati ad effetto serra recuperati
  • L’identità dell’impresa che ha installato, ha prestato assistenza e manutenzione, ma anche, ove applicabile, deve essere annotato il numero di certificato
  • Date e risultati dei controlli
  • Se  il  dispositivo  è  dismesso,  le  misure  adottate  per  il  recupero  e  lo  smaltimento  del refrigerante (novità del regolamento 517/2014).  
Per quanto riguarda i registri delle apparecchiature, devono essere conservati per 5 anni e la novità prevista è che l’obbligo è esteso anche al tecnico che deve mantenere la copia per 5 anni.
RIFIUTI PERICOLI
Domani si farà il punto su come l’obbligo di registrazione nei registri FGAS e nel registro delle apparecchiature, che come noto sono finalizzati ad impedire che i gas fluorurati possano finire in atmosfera, incida nella gestione dei rifiuti aziendali.
In conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 1005/2009, tutti i gas frigorigeni (CFC-HCFC-HFC), al termine della loro durata operativa, sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi e quindi da conferire ai centri di raccolta autorizzati. In particolare, per quanto riguarda i gas CFC, questi sono sempre da destinare allo smaltimento.
Per le operazioni di stoccaggio, recupero e smaltimento i gas frigorigeni  sono da identicare con
il codice CER 140601*.

Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione, tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org.