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Associazione Libera Impresa
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REGISTRO APPARECCHIATURE FGAS
INSTALLATORI E MANUTENTORI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE E ALLA CONSERVAZIONE PER 5 ANNI
L’obbligo è contenuto nel nuovo regolamento UE 517/2014
Diventa fondamente la corretta compilazione del registro, facilitata dalla gestione informatica con il software che verrà presentato al corso in programma il 6 febbraio presso la sede ALI.
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Il Regolamento UE n. 517/2014, che abroga e sostituisce il Regolamento CE n. 842/2006 sui gas fluorurati ad effetto serra, è stato pubblicato il 16 aprile 2014 sulla GUCE ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2015.
Particolare attenzione deve essere prestata dagli operatori per quanto riguarda le norme relative al controllo delle perdite e alla tenuta del registro delle apparecchiature.
Si elencano di seguito i principali contenuti del predetto Regolamento, riguardanti i controlli e il registro.
L’art.6, par.2 - prevede che anche le imprese che controllano gli impianti per conto degli operatori dovranno tenere un registro delle apparecchiature (oltre agli operatori stessi).
Sempre l’art.6, par.3 – Nel ribadire la necessità di tenere registri in materia di controllo perdite per tutte le apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, con quantitativi superiori a 5 Tonnellate equivalenti di CO2., il legislatore europeo stabilisce che anche i fornitori di detti gas dovranno tenere dei registri in cui annotare gli estremi dei certificati dei clienti e le quantità di gas acquistate;
L’art.8, par.1 - estende l’obbligo di certificazione anche a tutte le imprese (ed alle persone) che recuperano gas fluorurati da unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero;
l’art. 11, par. 4 – stabilisce che i gas fluorurati ad effetto serra possono essere venduti solo ed esclusivamente da imprese e persone in possesso della relativa certificazione. È invece libera l’attività di mera raccolta, trasporto e consegna di f-gas.
L’art. 11, par. 5 – prevede che Le apparecchiature non ermeticamente sigillate caricate con gas fluorurati ad effetto serra possono essere vendute agli operatori (utilizzatori finali) solo a condizione che si dimostri che la carica è stata effettuata da imprese certificate secondo i vigenti Regolamenti UE.
L’art. 14 e 17 – indica che le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria con gas idrofluorocarburi (HFC) possono essere immesse sul mercato solo a condizione che i gas stessi rispettino le quote specificate dal Regolamento; sempre in materia di HFC viene istituito un Registro elettronico della Commissione europe.
Diventa fondamente la corretta compilazione del registro, facilitata dalla gestione informatica con il software che verrà presentato al corso in programma il 6 febbraio presso la sede ALI.
REGISTRO DELLE APPARECCHIATURE
Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione, tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org.
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