Abbiamo riscontrato che la nuova procedura di presentazione telematica delle dimissioni e risoluzioni consensuali, prevista dal Decreto legislativo 151/2015 e dal successivo decreto ministeriale del 15/12/2015, in vigore dal 12 marzo 2016, non è conosciuta dalle aziende e dai lavoratori.
In merito, ricordiamo che le nuove norme prevedono che le dimissioni, ma anche le risoluzioni consensuali, dei lavoratori subordinati (la nuova normativa non riguarda i rapporti di Co.co.co. e di associazione in partecipazione), per essere efficaci devono essere comunicate telematicamente da parte del lavoratore, al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro (Dtl), attraverso il sito internet www.lavoro.gov.it – Cliclavoro.
Pertanto dal 12 marzo 2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale sono efficaci solo se comunicate per via telematica.
PROCEDURA TELEMATICA
La nuova procedura prevede che il lavoratore effettui la comunicazione in via autonoma oppure, in alternativa, avvalendosi di un soggetto abilitato alla trasmissione (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazioni).
A CHI RIVOLGERSI
- il lavoratore può procedere in autonomia, compilando sul sito internet del Ministero del Lavoro: www.lavoro.gov.it-Cliclavoro lo specifico modulo predisposto per effettuare la comunicazione di dimissione/risoluzione consensuale o di revoca e trasmettendolo attraverso la procedura alla Pec del proprio datore di lavoro nonché alla Dtl. (per attivare questa procedura il il lavoratore dovrà preventivamente dotarsi sia di un’utenza per accedere al portale Cliclavoro, sia del Pin rilasciato dall’Inps, strumenti entrambi funzionali ad accertare l’identità del lavoratore che effettua la comunicazione).
- il lavoratore può decidere in alternativa di avvalersi di un soggetto abilitato (patronati, sindacati), in tal caso non dovranno dotarsi né di utenza per l’accesso a Cliclavoro né di un Pin Inps, in quanto il soggetto abilitato si assumerà la responsabilità di identificare il lavoratore per conto del quale sta effettuando l’adempimento. In questo caso è bene che il lavoratore abbia con sé una copia del cedolino paga, utile per reperire i dati del proprio datore di lavoro.
(Riservato associati)