lunedì 30 maggio 2016

IMPRENDITORI INDIVIDUALI: ENTRO IL 31 MAGGIO L'ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DELL'IMPRESA

Entro il 31 maggio 2016, l’imprenditore individuale che possedeva beni immobili strumentali di cui all’art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, alla data del 31 ottobre 2015, può optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di un’ imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap.
Praticamente si ripropone con la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), al comma 121, la normativa agevolativa introdotta dalla Legge n. 244 del 2007 (Legge Finanziaria 2008), consentendo l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, con il versamento di un’imposta sostitutiva dell’8%.
Il predetto comma 121 così stabilisce:
“L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120”.
La predetta imposta sostitutiva è stabilita nella misura dell’8% e va calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
SEI INTERESSATO?
LEGGI LA CIRCOLARE (Riservata agli associati)