lunedì 6 marzo 2017

SI PUO’ DEROGARE ALLA CONTABILIZZAZIONE DI CALORE? IL D.LGS 102/2014 E’ NORMA CHE NON SI PUO’ AGGIRARE

E' corsa contro il tempo, la scadenza del 30/06 si avvicina e ancora oggi molti condomini si chiedono se la normativa sulla contabilizzazione si può derogare. Ma le risposte che arrivano sono sempre le stesse, il Dlgs 102/2014 è una norma che non permette deroghe di sorta. 
Neanche con una delibera assunta all’unanimità da parte dei condomini si può evitare l’iter procedurale previsto dalla legge, pena l’applicazione delle sanzioni previste. Il condominio deve rispettare le modalità di suddivisione dei costi previste dalla norma Uni 10200, eventuali scelte diverse possono essere sempre impugnate da parte dei singoli condomini in quanto assunte in violazione di legge. 
Le delibere debbono uniformarsi prima di tutto a quanto previsto della normativa (art. 9 comma 5 comma b): nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.
Il punto c) successivo precisa: nel caso in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.