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giovedì 29 giugno 2017

CONTABILIZZATORI DI CALORE: INSTALLAZIONE ENTRO DOMANI

E' arrivata la scadenza, entro domani 30 giugno 2017, i condomini e gli edifici polifunzionali devono adeguarsi al regime di contabilizzazione dei consumi di riscaldamento, acqua calda sanitaria e
raffrescamento, come previsto dal Dlgs 102/2014.  Pertanto, dal 1° luglio, salvo proroghe, in caso di controlli verranno applicate le sanzioni (assai severe: multa tra le 500 e le 2.500 euro a unità immobiliare per il proprietario che non ha provveduto).
Attenzione anche alla eventualità, in caso  che lo Stato non riconosca gli sconti fiscali, in quanto gli interventi sono stati effettuali fuori tempo massimo e cioè nel caso i lavori vengano realizzati successivamente al 30 giugno.

LEGGI TUTTO IL DOCUMENTO

venerdì 16 giugno 2017

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE: I LAVORI SONO DA FARE ENTRO IL 30 GIUGNO

In caso di controllo, se i lavori non sono fatti entro il 30 giugno 2017, scattano le sanzioni. E' questa la risposta fornita dal ministero dello Sviluppo Economico alla seguente domanda: "Il nostro condominio ha deliberato l’installazione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione, ma l’installatore che abbiamo scelto non riesce ad installarlo entro le scadenze previste dalla legge, per la gran mole di lavoro che deve affrontare in questo periodo. In tal caso si è passibili di sanzione o la deliberazione è sufficiente a escludere tale possibilità? La risposta: "La delibera non è sufficiente per adempiere all’obbligo. E’ infatti necessaria l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione entro i termini di legge."
Le Faq ministeriali non sono legge e quindi non sono vincolanti, ma comunque indirizzano gli organi di controllo e quindi anche a irrogare sanzioni nei confronti dei condomini o dei proprietari di edifici polifunzionali inadempienti.
Anche un'altra Faq è di notevole interesse, riguarda l'esenzione dall'adempimento. La domanda è la seguente:"E’ prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo di installazione di sottocontatori o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore? La risposta: "Si, qualora sussista un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o una inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, di cui all’art. 9, comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014. Tale impossibilità o inefficienza deve essere documentata tramite apposita relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato; la suddetta relazione può fare riferimento alla UNI EN 15459. Qualora poi sussista un impedimento anche per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare in corrispondenza a ciascun corpo scaldante secondo quanto prescritto dall’art. 9 comma 5, lettera c) del D.lgs. n.102/2014, deve essere prodotta una ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato con specifico riferimento alla UNI EN 15459."
Dalla lettura della risposta ministeriale si conferma che l'esonero dalla contabilizzazione deve essere giustificato da due relazioni: la prima deve mettere in evidenza l'impossibilità tecnica di installare sottocontatori (o comuque la non convenienza in termini di costi rispetto ai risparmi energetici potenziali e una seconda relazione che metta in evidenza la non convenienza ad installare sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante.

martedì 23 maggio 2017

CONTABILIZZATORI DI CALORE: FORSE SLITTA A SETTEMBRE LA SCADENZA

Sui contabilizzatori di calore, dopo il rinvio al 30 giugno 2017, già si pensa ad una ulteriore proroga sino al 30/09/2017. La notizia, apparsa sul Sole 24ore, se confermata da un provvedimento del Governo permetterebbe di sfruttare integralmente il periodo di inattività degli impianti di riscaldamento.
Importante per quanto riguarda la contabilizzazione è anche la notizia sulle possibili modifiche sulla norma Uni 10200, indicata dal legislatore come strumento per la corretta suddivisione delle spese energetiche nei condomìni. Tale norma inizialmente individuata come unica regola generale, è stata derogata quando non applicabile (come nel caso del raffrescamento), o nel caso di una apposita relazione tecnica asseverata, con la quale si evidenziano differenze di fabbisogno termico per metro quadro, tra le unità immobiliari, superiori al 50%. Adesso starebbe per arrivare una nuova versione della stessa norma con nuovi cambiamenti.

lunedì 6 marzo 2017

SI PUO’ DEROGARE ALLA CONTABILIZZAZIONE DI CALORE? IL D.LGS 102/2014 E’ NORMA CHE NON SI PUO’ AGGIRARE

E' corsa contro il tempo, la scadenza del 30/06 si avvicina e ancora oggi molti condomini si chiedono se la normativa sulla contabilizzazione si può derogare. Ma le risposte che arrivano sono sempre le stesse, il Dlgs 102/2014 è una norma che non permette deroghe di sorta. 
Neanche con una delibera assunta all’unanimità da parte dei condomini si può evitare l’iter procedurale previsto dalla legge, pena l’applicazione delle sanzioni previste. Il condominio deve rispettare le modalità di suddivisione dei costi previste dalla norma Uni 10200, eventuali scelte diverse possono essere sempre impugnate da parte dei singoli condomini in quanto assunte in violazione di legge. 
Le delibere debbono uniformarsi prima di tutto a quanto previsto della normativa (art. 9 comma 5 comma b): nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.
Il punto c) successivo precisa: nel caso in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.

mercoledì 1 marzo 2017

IMPIANTISTI LIBERA IMPRESA: CONTABILIZZAZIONE CALORE, ENTRO GIUGNO 2017 L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI

Nei condomini scatta la corsa all'allineamento agli obblighi previsti dal DLgs 141/2016 che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Come noto la legge impone che entro 30/06/2017 vengano installati sistemi per la misurazione del calore di ciascuna unità abitativa, per consentire di distribuire in maniera equa i costi, premiando i comportamenti virtuosi dei condomini più attenti nella gestione dell'impianto e della propria abitazione con la misura dei consumi effettivi, superando l'attuale modello di calcolo che fa riferimento alla sola superficie dei locali e non penalizza coloro che “sprecano calore”.
In merito si sa che è possibile derogare all'installazione del sistema di contabilizzazione soltanto nel caso in cui un tecnico abilitato dichiari che sussistono precisi motivi di non fattibilità tecnica o che l'intervento sia non economico.....

giovedì 29 dicembre 2016

DECRETO MILLEPROROGHE: L'OBBLIGO DELLA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE SLITTA AL 30/06/2017

Il Governo ha confermato lo slittamento al 30 giugno 2017 del termine per il rispetto dell'obbligo della contabilizzazione del calore, già precedentemente fissato al prossimo 31 dicembre.
Si ricorda che la normativa prevede che nei condomini è necessario installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, previa verifica che questa installazione determini efficienza di costi e risparmio energetico.
Il presidente Mauro Marras ha espresso soddisfazione per il rinvio, perchè per il momento niente sanzioni da 500 a 2.500 euro per ciascuna unità immobiliare, rischio concreto per milioni di utenti che non si sono ancora adeguati, ma anche perché permetterà alle imprese di programmare per tempo i lavori da realizzare.

venerdì 11 novembre 2016

CONTABILIZZATORI IN CONDOMINIO: FORMULA PER DIVIDERE LE SPESE

Alla scadenza manca poco più di un mese e poi, teoricamente, tutti i condomini dovrebbero avere realizzato la contabilizzazione del calore utilizzato nei vari locali delle utenze presenti nell'immobile.
Con la realizzazione degli impianti si pone il problema su come dividere le spese, cioè se utilizzare la norma tecnica 10200 oppure disapplicarla. Alla domanda di chiarimenti, ha risposto il ministero dello Sviluppo con una nota informale.


LEGGI TUTTO (riservato associati)

sabato 15 ottobre 2016

A BREVE L’ACCENSIONE DEL RISCALDAMENTO CONDOMINIALE, IMPOSSIBILE RISPETTARE LA NORMA SUI CONTABILIZZATORI

Per buona parte dei condomini è praticamente impossibile adempiere prima dell’accensione dell’impianto, previsto per la Sardegna (zona C) il 15 novembre. 
Per il Presidente dell’Associazione Libera Impresa, Mauro Marras, è necessario spostare le sanzioni previste per chi non installa i contabilizzatori di calore al prossimo anno. Marras ritiene che la responsabilità sia da addebitare ad una normativa non chiara e che è stata ulteriormente modificata a luglio del 2016. Le imprese di installazione non possono assolutamente garantire i lavori o perché non sono state ancora incaricate di fare i lavori o perché l’incarico è stato affidato solo recentemente.
Fondamentale, sempre ad avviso di Mauro Marras, che ci sia un rinvio sia delle sanzioni e anche degli incentivi fiscali al 2017.
Si ricorda che entro il 31 dicembre 2016 è obbligatorio installare sotto-contatori per ciascuna unità immobiliare (negli impianti a diramazione orizzontale, più recenti) o contabilizzatori e termovalvole in corrispondenza di ciascun radiatore all'interno delle unità immobiliari, negli impianti a diramazione verticale (che sono la stragrande maggioranza).

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mercoledì 27 luglio 2016

CONTABILIZZATORI DI CALORE, IL DECRETO CORRETTIVO: CONTATORI SOLO SE CONVIENE E SPESE IN DEROGA ALLE NORME UNI

E’ in vigore il decreto legislativo 141/2016 (correttivo del Dlgs 102/2014) che impone, in ogni condominio, di verificare se sussista l’obbligo di introdurre sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. Con le nuove norme i sistemi di contabilizzazione non sono più obbligatori in senso assoluto ma, lo sono solo a condizione che determinino efficienza e risparmio energetico.
E’ importante chiarire che la normativa prevede l’obbligo di installare entro il 31 dicembre 2016, quando il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda a un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento a una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, l’installazione di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio.
Il decreto del Governo interviene per chiarire alcuni aspetti fondamentali:
  1. E’ necessario fare subito una relazione tecnica per stabilire l’obbligo di dotarsi di contatori oppure se ci sono le condizioni di non farlo;
  2. Nei condomìni, oltre che negli “edifici polifunzionali”, che hanno impianti cosiddetti “orizzontali” (in cui è possibile installare un contabilizzatore dei consumi all’ingresso di ogni unità immobiliare) l’installazione di sotto-contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, si effettua solo se sia tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi.
  3. nelle strutture con impianti “verticali”, se non è possibile installare i contatori all’ingresso di ogni unità immobiliare si procede installando sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari. Non si procede solo se l’installazione di tali sistemi risulti, da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato, essere «non efficiente in termini di costi».
Per la suddivisione delle spese, il decreto stabilisce alcune modifiche rispetto alla precedente disciplina (vedi testo del decreto).


(Riservato associati)

venerdì 15 luglio 2016

CONTABILIZZATORI DI CALORE, IL GOVERNO APPROVA IL DECRETO. LE SANZIONI A CARICO DEI SINGOLI PROPRIETARI

Rimane il termine del 31 dicembre 2016 per fare i lavori, in mancanza se i contabilizzatori non sono stati installati, sanzione da 500 a 2500 euro per ogni appartamento, sempre che le installazioni siano “efficiente in termini di costi”, in caso contrario la disposizione non si applica. Serve in tal caso una relazione da parte dei tecnici.

(Riservato associati)

CONTABILIZZATORI DI CALORE, IL GOVERNO APPROVA IL DECRETO. LE SANZIONI A CARICO DEI SINGOLI PROPRIETARI

Rimane il termine del 31 dicembre 2016 per fare i lavori, in mancanza se i contabilizzatori non sono stati installati, sanzione da 500 a 2500 euro per ogni appartamento, sempre che le installazioni siano “efficiente in termini di costi”, in caso contrario la disposizione non si applica. Serve in tal caso una relazione da parte dei tecnici.

(Riservato associati)

giovedì 14 luglio 2016

CONTABILIZZATORI DI CALORE: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI SI RIUNISCE PER LE MODIFICHE

Il Consiglio dei ministri si riunirà per modificare il decreto legislativo 102/2014,  nel quale troveranno posto anche le modifiche in materia di termoregolazione e contabilizzazione, la cui scadenza resta confermata al 31 dicembre 2016.
Il decreto dovrebbe includere le nuove disposizioni, con la possibilità – in presenza di squilibri nella contabilizzazione dei consumi – di derogare ai criteri indicati nella norma tecnica Uni 10200.
Si prevede che il Governo apporti modifiche sostanziali al criterio di ripartizione della spesa del riscaldamento, per la cui violazione la sanzione da 500 a 2.500 euro resta confermata in capo al condominio.

(Riservato associati)

sabato 7 maggio 2016

VALVOLE CONTACALORE, IL BONUS E' SOLO DEL 50% SE MANCA LA CALDAIA A CONDENSAZIONE

Alla domanda, indirizzata all'Agenzia delle Entrate, di sapere se le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore, che devono essere obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2014, rientrino tra quelle ammesse alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la risposta che viene data è negativa.
L’installazione nei condomini dei contatori individuali per misurare il consumo di ciascuna unità immobiliare, obbligatoria entro la fine del 2016, non è detraibile al 65% se non viene effettuata nell'ambito della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. 

Puoi leggere maggiori dettagli cliccando sul documento sotto indicato.

giovedì 17 marzo 2016

LAVORI CONDOMINIALI, A BREVE IL DECRETO PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI ANCHE PER CHI HA REDDITI BASSI

Previsto un Bonus pari al 65 per cento, distribuito in 10 rate a favore dei fornitori/installatori degli impianti.
L’Agenzia delle Entrate dovrebbe aver predisposto il testo del decreto (aveva tempo sino al 1° marzo) che darà attuazione all’articolo 1, comma 74, della legge 208/2015, la quale stabilisce che per le spese di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali i condòmini «incapienti» possono cedere il loro credito ai fornitori. Si tratta di coloro che, avendo redditi molto bassi , non hanno un’Irpef a carico e quindi non possono scontare ulteriori detrazioni, che andrebbero così perdute. 
(Fonte Sole 24 ore)

(Riservato associati)

martedì 1 marzo 2016

GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO SI INTERROGANO SU CONTATORI DI CALORE ED EFFICIENZA ENERGETICA

Del tema si è discusso nel corso del convegno del 18 febbraio 2016, alla Camera di Commercio di Sassari, al quale ha partecipato il Presidente Mauro Marras.


Nella relazione svolta dal Presidente Marras, l’invito rivolto ai partecipanti al convegno è stato di valutare con attenzione gli interventi da realizzare nei condomini, che devono tener conto di una progettazione non solo tecnica, ma complessiva. Un documento progettuale di massima da sottoporre nelle assemblee che contenga procedure, metodologie operative e anche gli aspetti contrattuali necessari per la realizzazione degli interventi. Non bisogna dimenticare che i lavori devono essere realizzati evitando la concorrenza sleale basata sull'elusione delle regole, evitando l’acquisizione di servizi non idonei, che alla lunga non porterebbero risparmi.
L’obiettivo della normativa è il miglioramento dell'efficienza energetica col fine di ridurre, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio i consumi di energia primaria. Gli obblighi sono contenuti nel Decreto Legislativo del 4 luglio 2014, n.102, che recepisce la Direttiva 2012/27/CE del 25 ottobre 2012. Nello specifico, l'articolo 9 al comma 5 stabilisce le scadenze e obblighi articolati su due distinti ambiti impiantistici: l’installazione di un contatore di fornitura del calore (comma 5, lettera a), ovvero in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura, e l'obbligo di installazione di contabilizzazione e termoregolazione in ciascuna unità immobiliare (comma 5, lettera b e c). Inoltre, la lettera d) dell'articolo 9 stabilisce che per la ripartizione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento e l'acqua calda si deve fare riferimento alla norma UNI 10200. La norma tecnica - che si applica ad edifici di tipo condominiale dotati di impianti termici centralizzati - distingue i consumi volontari di calore delle singole unità immobiliari, da tutti gli altri consumi involontari (perdite, conduzione e manutenzione ordinaria, servizio di gestione della contabilizzazione del calore).


(riservata associati)

mercoledì 17 febbraio 2016

DOMANI 18 FEBBRAIO, CONVEGNO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI. CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E RUOLO INSTALLATORI



LIBERAIMPRESA.ORG

Associazione Libera Impresa

CONVEGNO ALLA CAMERA DI COMMERCIO
CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E RUOLO INSTALLATORI 
Il convegno inizierà di mattina, ma la parte d'interesse per manutentori ed installatori è nel pomeriggio, con inizio dalle ore 15. Previsto un intervento del Presidente Mauro Marras.

DOMANI 18 FEBBRAIO ALLE ORE 15
CAMERA DI COMMERCIO SASSARI
VIA ROMA 74


Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione,
tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org

martedì 16 febbraio 2016

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE: INDISPENSABILE LA COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, TECNICI E MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI



LIBERAIMPRESA.ORG

Associazione Libera Impresa

INCONTRO INSTALLATORI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE INDISPENSABILE LA COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRATORI CONDOMINIALI, TECNICI E MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI
Si è svolto venerdì 12 febbraio 2016, presso la sede dell’associazione Libera Impresa, un incontro riguardante gli obblighi previsti dalla normativa di adottare, entro il 31/12/2016, sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per il risparmio energetico.
L’incontro è stato coordinato dal Presidente, Mauro Marras, il quale ha illustrato gli aspetti operativi riguardanti gli installatori e la necessità di attivare un tavolo di confronto tra Amministratori di condominio, tecnici e installatori al fine di svolgere in maniera ottimale l’attività di competenza.
Il Presidente, in apertura ha invitato i presenti a partecipare al convegno previsto in Camera di Commercio il prossimo 18 febbraio e successivamente ha ricordato gli aspetti salienti della normativa: l’obbligo di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera di anidride carbonica (CO2), responsabile dei cambiamenti climatici, e di tutte le altre sostanze inquinanti e tossiche (ossidi di azoto, particolato, ecc.), obbligo che impone ai condomini di effettuare interventi di contabilizzazione del calore. Il nuovo sistema permetterà al condomino di pagare solamente il calore erogato dai propri radiatori, lo utilizzerà dove serve e lo limiterà dove non serve, in questo modo risparmiando.
All’incontro era presente il P.I. Sandro Perra, che ha illustrato il ruolo fondamentale della categoria per quanto riguarda la progettazione degli interventi di contabilizzazione e per la stesura del capitolato.

Dall’incontro è emersa la necessità di trovare soluzioni operative condivise tra amministratori, tecnici ed installatori, i quali hanno la responsabilità di realizzare i lavori. L’operatività emersa dall’incontro è che l’installatore deve mettersi a disposizione degli amministratori del condominio per studiare le soluzioni di massima, in quanto l’argomento deve essere messo all'ordine del giorno dell’assemblea condominiale, nel corso della quale si procederà a dare ogni utile spiegazione dell'obbligo di legge e del percorso necessario ad ottemperare. La fase successiva sarà il confronto e la scelta del progettista che produrrà il progetto dell'impianto di termoregolazione e/o contabilizzazione da realizzare.

Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione,
tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org

giovedì 11 febbraio 2016

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE: PER GLI INSTALLATORI UNA SFIDA DA VALUTARE CON ATTENZIONE



LIBERAIMPRESA.ORG



INCONTRO INFORMATIVO
VENERDI’ 12 FEBBRAIO 2016 - ORE 18
SASSARI - VIALE PORTO TORRES 16
SEDE ASSOCIAZIONE LIBERA IMPRESA
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LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E L’EFFICIENZA ENERGETICA NEI CONDOMINI
RISCHI ED OPPORTUNITA’
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Il tema dell’incontro è la contabilizzazione e fatturazione individuale dei consumi per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento, resa obbligatoria dal Dlgs 102/14 a partire dal 31/12/2016 per tutti gli edifici dotati di impianto centralizzato, tema che comporta per tutte le figure coinvolte l’urgenza di valutare tutte le implicazione che norma impone, soprattutto dal punto di vista delle opportunità che offre.
Si ricorda che sarà necessario installare dispositivi di contabilizzazione del calore in tutti gli edifici esistenti dotati di impianto centralizzato e cioè dei contatori di calore per ogni appartamento (la cosiddetta contabilizzazione "diretta", nel caso di reti di distribuzione a zone, che sono tipiche degli impianti costruiti a partire dagli anni '90)  oppure ripartitori su ogni radiatore (in questo caso si parla di contabilizzazione "indiretta", per le reti di distribuzione a colonne montanti). Da precisare che l'obbligo non sussiste in caso di impossibilità tecnica o non convenienza economica (evento piuttosto raro), circostanza che in ogni caso deve avere la conferma da parte di un tecnico abilitato, che dovrà redigere con un'apposita relazione.
L’obiettivo dell’associazione Libera Impresa è richiamare gli installatori su una importante opportunità di lavoro, che passa attraverso la collaborazione tra tutte le categorie professionali coinvolte: installatori, progettisti, amministratori condominiali, quale unico fondamentale risultato per la buona riuscita di questi interventi, nell'interesse soprattutto dei condomini stessi.

Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione, 
tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org

lunedì 8 febbraio 2016

INCONTRO INFORMATIVO: LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E L’EFFICIENZA ENERGETICA NEI CONDOMINI



LIBERAIMPRESA.ORG

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INCONTRO INFORMATIVO
VENERDI’ 12 FEBBRAIO 2016 - ORE 18
SASSARI - VIALE PORTO TORRES 16
SEDE ASSOCIAZIONE LIBERA IMPRESA
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LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E L’EFFICIENZA ENERGETICA NEI CONDOMINI
RISCHI ED OPPORTUNITA’
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Entro il 31/12/2016 tutti i condomini che possiedono un riscaldamento centralizzato dovranno provvedere alla contabilizzazione del calore, dotando ogni unità immobiliare di particolari dispositivi che consentano di attribuirle i proprio consumi: valvole termostatiche, contatori di calorie, sensori di temperatura, ecc.
L’incontro ha la finalità di avviare un primo confronto su tutto quello che c’è da sapere in merito alla scadenza del 31 dicembre 2016, prevista dal Decreto Legislativo 30 giugno 2014 n°102, di recepimento della direttiva Europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Gli aspetti operativi da valutare:
  • C’è l’obbligo di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera di anidride carbonica (CO2), responsabile dei cambiamenti climatici, e di tutte le altre sostanze inquinanti e tossiche (ossidi di azoto, particolato, ecc.);
  • ciò obbliga il condominio ad effettuare interventi di contabilizzazione del calore, per permettere al condomino di disporre del servizio di riscaldamento in qualunque ora del giorno e alla temperatura desiderata in ogni locale;
  • il condomino pagherà solamente il calore erogato dai propri radiatori, limiterà il calore dove non serve, in questo modo risparmiando;
  • i vantaggi da valutare sono quelli di usufruire delle detrazioni fiscali (fino al 31 dicembre 2016 del 65% se in abbinamento con la sostituzione del generatore di calore);
  • può essere opportunità di lavoro, perchè l'installazione di questi sistemi deve essere eseguita da un’impresa abilitata ai sensi del Decreto Ministeriale n° 37/2008, che alla fine lavori rilascerà apposita “dichiarazione di conformità”.

Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione,
tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org

giovedì 4 febbraio 2016

SCADE IL 31/12/2016 IL TERMINE PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE.LE NUOVE REGOLE PER INSTALLATORI E CONDOMINI



LIBERAIMPRESA.ORG

Associazione Libera Impresa

PER I CONDOMINI CON RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO
SCADE IL 31/12/2016 IL TERMINE PER LA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Entro il 31/12/2016 tutti i condomini che possiedono un riscaldamento centralizzato dovranno provvedere alla contabilizzazione del calore, dotando ogni unità immobiliare di particolari dispositivi che consentano di attribuirle i proprio consumi: valvole termostatiche, contatori di calorie, sensori di temperatura, ecc.
Il D. Lgs 102/14, decreto di recepimento della direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, introduce in Italia l’obbligo di installare impianti di contabilizzazione del calore, con lo scopo finale di diminuire i consumi e premiare l’efficienza energetica. Con tali dispositivi tutti gli inquilini o proprietari pagheranno solo il calore che hanno effettivamente consumato  e  non più ripartendo le spese di riscaldamento in base ai millesimi tra tutti i condomini.
Il sistema di ripartizione attuale non ha mai incentivato l’applicazione di qualunque strategia di risparmio energetico condominiale, perché il risparmio non finiva nella tasche del proprietario dell’unità ma veniva ripartito, così come i consumi, tra tutto il condominio in base al calcolo dei millesimi.
Chi non rispetterà gli obblighi del decreto sarà punito con una multa da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.500 euro.

Per informazioni contattare la segreteria dell’associazione,
tel. 079262558/3299544863 – email: ali@liberaimpresa.org