venerdì 16 giugno 2017

CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE: I LAVORI SONO DA FARE ENTRO IL 30 GIUGNO

In caso di controllo, se i lavori non sono fatti entro il 30 giugno 2017, scattano le sanzioni. E' questa la risposta fornita dal ministero dello Sviluppo Economico alla seguente domanda: "Il nostro condominio ha deliberato l’installazione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione, ma l’installatore che abbiamo scelto non riesce ad installarlo entro le scadenze previste dalla legge, per la gran mole di lavoro che deve affrontare in questo periodo. In tal caso si è passibili di sanzione o la deliberazione è sufficiente a escludere tale possibilità? La risposta: "La delibera non è sufficiente per adempiere all’obbligo. E’ infatti necessaria l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione entro i termini di legge."
Le Faq ministeriali non sono legge e quindi non sono vincolanti, ma comunque indirizzano gli organi di controllo e quindi anche a irrogare sanzioni nei confronti dei condomini o dei proprietari di edifici polifunzionali inadempienti.
Anche un'altra Faq è di notevole interesse, riguarda l'esenzione dall'adempimento. La domanda è la seguente:"E’ prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo di installazione di sottocontatori o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore? La risposta: "Si, qualora sussista un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o una inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, di cui all’art. 9, comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014. Tale impossibilità o inefficienza deve essere documentata tramite apposita relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato; la suddetta relazione può fare riferimento alla UNI EN 15459. Qualora poi sussista un impedimento anche per l’installazione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore da installare in corrispondenza a ciascun corpo scaldante secondo quanto prescritto dall’art. 9 comma 5, lettera c) del D.lgs. n.102/2014, deve essere prodotta una ulteriore relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato con specifico riferimento alla UNI EN 15459."
Dalla lettura della risposta ministeriale si conferma che l'esonero dalla contabilizzazione deve essere giustificato da due relazioni: la prima deve mettere in evidenza l'impossibilità tecnica di installare sottocontatori (o comuque la non convenienza in termini di costi rispetto ai risparmi energetici potenziali e una seconda relazione che metta in evidenza la non convenienza ad installare sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante.